Detenzione di stupefacente e prova della destinazione allo spaccio (Cass. pen. Sez. IV n. 33948 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di detenzione di sostanza stupefacente, la destinazione alla cessione a terzi è accertata mediante una valutazione complessiva e unitaria del fatto, che consideri quantità e tipologia della sostanza, modalità di confezionamento e concrete circostanze dell’azione. Tale accertamento non inverte l’onere della prova a carico dell’imputato né gli impone di dimostrare la destinazione all’uso personale. La censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata quando la pena base, pur superiore al minimo edittale, non sia neppure prossima alla media tra minimo e massimo, esonerando il giudice da più approfonditi oneri motivazionali. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato in presenza di plurime condanne, di radicata tendenza alla reiterazione e di assenza di condotte collaborative o riparatorie.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19.11.2024, confermava la condanna pronunciata il 22.04.2024 dal Tribunale di Livorno nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione di cocaina, per grammi lordi 8,18 suddivisi in nove confezioni, ritenuta destinata alla cessione a terzi.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurazione della fattispecie, per avere la Corte territoriale addossato all’imputato un onere probatorio contrario; eccessività della pena base; diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico, risultando privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen.
Sul primo motivo, la Corte ha rilevato che il giudice di merito ha valutato la destinazione della sostanza secondo una complessiva e unitaria considerazione del fatto, valorizzando quantità e tipologia del narcotico, il confezionamento in nove dosi e le concrete modalità dell’azione. L’imputato, alla vista degli operanti, aveva tentato di sottrarsi al controllo dell’auto di cui era conducente e di disfarsi dello stupefacente. Era inoltre in possesso di 320 euro in banconote di medio e piccolo taglio, circostanza incompatibile con l’acquisto per uso personale da parte di soggetto disoccupato e privo di reddito. La motivazione è stata ritenuta congrua, non manifestamente illogica e corretta in diritto.
Il secondo motivo, relativo alla dosimetria, è stato giudicato parimenti manifestamente infondato. Pur nella qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la Corte territoriale ha escluso che si trattasse di fatto di minima gravità e ha precisato che la pena base, pur superiore al minimo edittale, non è prossima alla media tra minimo e massimo. Tale rilievo esonera, per costante giurisprudenza — richiamata nelle pronunce Sez. IV n. 46412 del 05.11.2015 e Sez. II n. 28852 dell’08.05.2013 — da più approfonditi oneri motivazionali.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto compiuta la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche: a carico dell’imputato figurano plurime condanne per gravi reati in un arco temporale prolungato; la violazione non è qualificabile come episodica od occasionale; l’imputato ha fornito nel tempo differenti alias; non sono emersi elementi di positiva valutazione né condotte collaborative, riparatorie o resipiscenti.
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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