Continuità tra reati: necessaria revisione per errore sull’esecutività della condanna (Cass. pen. Sez. 1 n. 13086 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, il giudice dell’esecuzione non può dichiarare inammissibile l’istanza di applicazione della continuazione tra reati giudicati con più sentenze di condanna sulla base del presupposto che una di esse non sia ancora eseguibile, qualora dall’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero risulti che la sentenza in questione è stata effettivamente posta in esecuzione. L’errore su tale presupposto si riverbera sulla logicità dell’intero provvedimento di rigetto, in quanto la sentenza erroneamente ritenuta ineseguibile potrebbe essere idonea a fondare il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso con i reati giudicati da ciascuna delle altre pronunce indicate nell’istanza. Ne consegue che l’istanza deve essere riesaminata integralmente dal giudice dell’esecuzione, il quale non è vincolato dal già intervenuto riconoscimento della continuazione tra alcuni dei reati, potendo tale riconoscimento estendersi anche a quelli giudicati dalle altre sentenze.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza con cui il condannato chiedeva l’applicazione della continuazione tra i reati giudicati con sei diverse sentenze di condanna. Il giudice aveva ritenuto l’istanza inammissibile in relazione ad alcune sentenze, già dichiarate in continuazione tra loro o non ancora eseguibili, e nel merito infondata in relazione ad altre, relative a furti commessi in luoghi ed epoche diverse, escludendo la sussistenza di un’unitaria programmazione.

Il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, aveva dedotto il vizio di motivazione, evidenziando come una delle sentenze ritenute ineseguibili risultasse, invece, dall’ordine di esecuzione del pubblico ministero, effettivamente posta in esecuzione, e come il giudice non avesse considerato che alcuni coimputati avevano ottenuto il riconoscimento della continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando un errore logico nella motivazione dell’ordinanza impugnata. Dall’ordine di esecuzione emesso dal Procuratore presso il Tribunale di Pesaro in data 18 settembre 2024, allegato al ricorso, risultava che la sentenza indicata dal giudice come ineseguibile era stata, al contrario, posta in esecuzione, a seguito dell’estensione del consenso alla consegna da parte della Corte di appello di Bucarest.

L’affermazione dell’ordinanza impugnata circa la mancanza di esecutività della sentenza era pertanto errata, essendo la stessa eseguibile in Italia ed effettivamente posta in esecuzione. La Corte ha precisato che tale errore si riverbera sulla logicità dell’intero provvedimento, in quanto la sentenza erroneamente ritenuta ineseguibile ha riconosciuto la sussistenza di delitti omologhi a quelli giudicati con le altre sentenze, commessi in epoca prossima ad alcuni di essi.

La Cassazione ha, quindi, stabilito che l’istanza deve essere riesaminata integralmente dal giudice dell’esecuzione, il quale potrà valutare l’unicità del disegno criminoso tra i reati giudicati con la sentenza erroneamente esclusa e quelli giudicati da ciascuna delle altre pronunce. Tale valutazione può indurre anche a una diversa conclusione circa l’esistenza della medesima unicità tra i reati giudicati nelle altre sentenze, non essendo il già intervenuto riconoscimento della continuazione tra alcuni di essi di ostacolo all’estensione del beneficio anche ai reati giudicati con le altre pronunce dell’istanza.

In accoglimento del ricorso, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa nel rispetto dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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