Sequestro preventivo permane se il periculum non cessa con esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. I n. 8419 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo conserva una propria autonomia rispetto alle misure cautelari personali. Il venir meno delle esigenze cautelari che hanno determinato la revoca della misura personale non comporta la cessazione del periculum posto a fondamento del vincolo reale, qualora il bene o il complesso aziendale resti riconducibile al soggetto attinto dall’imputazione. In materia di sequestro preventivo non è necessario accertare i gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente il fumus commissi delicti, ossia l’astratta sussumibilità del fatto in una ipotesi di reato. Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen., le memorie devono essere depositate nel termine di cinque giorni prima dell’udienza, applicabile a prescindere dalla natura della memoria. Le ordinanze cautelari, esaurite le impugnazioni, formano giudicato cautelare allo stato degli atti e sono modificabili solo con elementi nuovi o sopravvenuti, non con argomenti diversi.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo che aveva colpito un complesso aziendale riconducibile a un soggetto indagato per associazione di tipo mafioso, di cui la ricorrente è legale rappresentante. Il vincolo era stato confermato dal Giudice per le indagini preliminari.

La terza interessata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha contestato il mancato esame della memoria difensiva depositata oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza. Con il secondo ha censurato la conferma del vincolo, fondata su un periculum ritenuto ancorato a elementi meramente astratti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto il ricorso, muovendo dal principio per cui nel giudizio di appello cautelare, celebrato con l’osservanza dei termini dell’art. 127 cod. proc. pen., le parti possono produrre elementi probatori nuovi, ma nel rispetto del termine di cinque giorni prima dell’udienza. Tale termine vale per tutte le memorie, a prescindere dalla loro natura, come affermato dalle Sezioni Unite n. 15403 del 2023. La decisione impugnata risulta quindi corretta.

La Corte ha aggiunto che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di allegare al ricorso il contenuto della memoria, rendendo impossibile valutare la novità delle questioni dedotte.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che in tema di sequestro preventivo non occorre valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del destinatario, essendo sufficiente il fumus commissi delicti. Il ricorso per cassazione in materia è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errori in iudicando e in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice.

La Corte ha poi richiamato il principio del giudicato cautelare: le ordinanze cautelari, esaurite le impugnazioni, possono essere modificate o revocate solo quando siano dedotti elementi nuovi o sopravvenuti, non semplicemente argomenti diversi. Diversamente ogni questione sarebbe riproponibile senza limiti.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha spiegato con motivazione adeguata che la revoca della misura personale, disposta solo per il venir meno delle esigenze cautelari, non determinava un mutamento del periculum posto a fondamento del sequestro. Se tale pericolo esisteva già durante la misura personale, non poteva ritenersi cessato per la sola liberazione dell’indagato, tenuto conto che l’azienda era stata ritenuta a lui riconducibile e acquistata in epoca anteriore alla revoca. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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