In house, l’amministratore è incaricato di pubblico servizio (Cass. pen. Sez. 6 n. 13349 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministratore unico di una società a responsabilità limitata interamente partecipata da un ente locale, deputata al perseguimento di finalità di promozione turistica del territorio comunale e finanziata con fondi pubblici, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che le condotte appropriative di denaro sociale integrano il reato di peculato. Ai fini dell’attribuzione della qualifica pubblicistica rileva il criterio oggettivo-funzionale, dovendosi avere riguardo al contenuto dell’attività svolta e non alla forma privatistica dell’ente. L’omessa o insufficiente rendicontazione delle spese sostenute dal pubblico agente, di cui non si fornisca una puntuale giustificazione neppure in sede processuale, costituisce elemento indiziario altamente significativo dell’avvenuta appropriazione. L’errore circa la facoltà di disposizione del pubblico denaro si risolve in un errore sulla legge penale e non esclude l’elemento soggettivo del reato. La confisca diretta sopravvive alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento della sussistenza del reato e della penale responsabilità sia rimasto inalterato nei successivi gradi di giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già Sindaco di un Comune, impugnava la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva confermato la condanna per il reato di peculato, commesso in qualità di amministratore unico di una società a responsabilità limitata interamente partecipata dall’ente locale. La società, priva di operatività economica, era proprietaria di beni affidati in concessione e destinata alla valorizzazione turistica del territorio. La Corte di appello aveva altresì riqualificato alcune condotte e dichiarato la prescrizione di parte dei reati. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, l’insussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio e chiedendo la derubricazione del reato in appropriazione indebita.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova dell’elemento materiale del reato. La Corte ha chiarito che la prova dell’appropriazione non è stata desunta dalla mera omissione rendicontativa, bensì da un quadro indiziario univoco, basato sull’assenza di esigenze operative della società e sull’assenza di iniziative ricollegabili alla sua attività. L’omessa o insufficiente rendicontazione, lungi dal fungere da prova del reato, rappresenta un ulteriore elemento indiziario che compone un quadro probatorio già di per sé coerente, in linea con i precedenti di legittimità citati. Quanto al bonifico effettuato in favore del fratello del ricorrente, la Corte ha rilevato l’inammissibilità del motivo, avendo l’imputato riproposto una mera ricostruzione alternativa del fatto già adeguatamente valutata dai giudici di merito.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la tesi difensiva circa il riconoscimento delle scriminanti dell’esercizio del diritto e del consenso dell’avente diritto. È stato ribadito il principio per cui l’errore sulla facoltà di disposizione del pubblico denaro si risolve in un errore sulla legge penale, non potendo rilevare la prassi amministrativa informale. Nessuna efficacia esimente può attribuirsi al consenso dell’avente diritto quando i beni appartengono alla pubblica amministrazione, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19054 del 2013.

In relazione al terzo motivo, concernente la qualifica soggettiva, la Corte ha confermato la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all’amministratore della società in house. Ha precisato che il richiamo all’art. 113, comma 2-bis, TUEL non è dirimente, atteso che l’oggetto sociale della società era ben più ampio e finalizzato alla valorizzazione turistica del territorio comunale. La natura di ente strumentale del Comune, interamente finanziato e deputato al perseguimento di finalità pubbliche, comporta che il denaro sociale avesse una esclusiva provenienza e destinazione pubblicistica. La Corte ha altresì escluso la rilevanza della successiva dismissione della partecipazione, dovendosi avere riguardo all’assetto esistente al momento della commissione dei fatti.

Quanto alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, la Corte l’ha ritenuta non necessaria, essendo la questione già esaminata da Sez. U. n. 34036 del 2025, che ha ribadito l’irrilevanza della forma privatistica dell’ente. Manifestamente infondata è stata altresì ritenuta la questione di legittimità costituzionale in materia di compensazione, per difetto di rilevanza, non essendo stata accertata l’esistenza di poste creditorie tra l’imputato e l’ente, e dovendosi comunque escludere l’operatività della compensazione nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La Corte ha, infine, accolto parzialmente il sesto motivo, rilevando l’intervenuta prescrizione delle condotte commesse fino al 19 agosto 2013, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tali fatti e rinvio per la rideterminazione della pena e della confisca per equivalente. La confisca diretta, invece, sopravvive alla prescrizione ai sensi del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 31617 del 2015, non essendo necessaria alcuna riduzione. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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