Recidiva e attenuanti generiche: motivazione ancorata ai precedenti specifici (Cass. pen. Sez. VII n. 28200 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito costituisca effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo e anche solo sulla base dei precedenti penali. È inammissibile, per genericità, il motivo che riproponga censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con dettagliata motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 25 settembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa.

Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva; con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge in Cassazione per la verifica della tenuta del percorso argomentativo del giudice di merito su entrambi i profili.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha esaminato anzitutto il motivo relativo alla recidiva, giudicandolo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in presenza di recidiva ritualmente contestata, il giudice deve accertare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale.

Il Collegio ha ancorato tale regola a un orientamento costante, richiamando in particolare le Sezioni Unite n. 35738 del 27/5/2010, n. 20798 del 24/02/2011, n. 31669 del 23/06/2016, n. 5859 del 27/10/2011 e, da ultimo, n. 20808 del 25/10/2018.

Nel caso concreto la Corte di merito ha spiegato, con percorso argomentativo rispondente a tale principio, che il ricorrente era gravato da plurimi precedenti specifici e che le condotte criminali costituivano espressione di accresciuta pericolosità, in quanto prosecuzione del percorso già avviato. La censura è stata dunque respinta.

Quanto al secondo motivo, il giudice di legittimità lo ha dichiarato inammissibile perché generico e comunque mera riproposizione di un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito. Ha richiamato il principio per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, richiamando Sez. I n. 39566 del 16/02/2017 e Sez. V n. 43952 del 13/04/2017, e anche solo sulla base dei precedenti penali.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che ostassero al riconoscimento i plurimi precedenti, anche specifici, l’assenza di positivi elementi di valutazione e il comportamento successivo, consistito nel commettere, a distanza di soli sei giorni, altro reato analogo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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