Furto di energia e aggravante della violenza sulle cose (Cass. pen. Sez. V n. 24284 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. quando la sottrazione avviene mediante allacciamento diretto alla rete di distribuzione. Tale condotta comporta infatti il necessario danneggiamento, anche solo marginale, conseguente al distacco dei fili conduttori dal congegno di misurazione. Ciò che rileva non è la violenza sulla res oggetto di sottrazione, ma il danneggiamento o la modificazione di altre cose, strumentale all’impossessamento. In presenza di doppia conforme di merito, le motivazioni di primo e secondo grado si saldano in un unico corpo argomentativo, con onere del ricorrente di confrontarsi puntualmente con entrambe.
Il Fatto
La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Catania, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa affermativa della responsabilità penale dell’imputato per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod. pen.
L’imputato ha proposto ricorso articolando un unico motivo, con il quale censura l’omessa motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose. Sostiene che né la sentenza di primo grado né quella di appello abbiano fatto riferimento ad alcun danneggiamento, menzionando unicamente un allaccio diretto abusivo alla rete di distribuzione, realizzato con cavo collegato alla morsettiera porta misuratore. La difesa aveva già dedotto in appello l’uso del mezzo fraudolento, da escludersi perché la modalità dell’allaccio non era idonea ad occultarne la rivelazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale: nel caso in esame si è in presenza di una “doppia conforme” di merito. Secondo la consolidata giurisprudenza richiamata (Sez. 3 n. 44418 del 2013; Sez. 2 n. 37295 del 2019), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo. Ne deriva l’obbligo per il ricorrente di confrontarsi puntualmente con i contenuti di entrambe le sentenze.
Nel merito, i giudici richiamano la nozione di violenza sulle cose e il principio secondo cui l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. sussiste tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica provocando rottura, guasto, danneggiamento o trasformazione della cosa altrui, ovvero ne determini il mutamento di destinazione.
Nel caso concreto, i giudici di merito hanno evidenziato che l’imputato, collegando un cavo privato direttamente alla rete di distribuzione elettrica, ha modificato il percorso dell’energia, mutandone la destinazione e impossessandosi della stessa. La Corte precisa che ciò che conta non è che la violenza venga esercitata sulla res oggetto di sottrazione — l’energia elettrica — ma che il danneggiamento o la modificazione su altre cose, nella specie il percorso elettrico attraverso la predisposizione di un cavo, si riveli strumentale all’impossessamento (richiamate Sez. 5 n. 2502 del 2024; Sez. 5 n. 20476 del 2018; Sez. 5 n. 5266 del 2013).
È principio più volte affermato che, in tema di furto di energia elettrica, l’aggravante è configurabile quando la sottrazione avviene mediante allacciamento diretto alla rete, poiché tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori (Sez. 5 n. 28245 del 2023; Sez. 4 n. 23660 del 2012). Il collegamento dell’utenza, by-passando il contatore, ha comportato necessariamente il distacco dei fili conduttori originari dal congegno di misurazione.
Il ricorrente, osserva la Corte, non affronta specificamente i passaggi motivazionali e si limita a rilievi assertivi. Il ricorso è dunque infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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