Continuazione tra reati distanti nel tempo e onere probatorio (Cass. pen. Sez. 1 n. 15030 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo per la valutazione dell’identità del disegno criminoso: quanto più ampio è il lasso temporale tra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata nelle linee fondamentali. L’omogeneità delle violazioni e la medesimezza del luogo di commissione non sono elementi decisivi quando manchi la contiguità temporale. Il riconoscimento della continuazione postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, non identificandosi con il programma di vita delinquenziale che esprime una generale propensione alla devianza. Il decorso del tempo fa presumere, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti non potesse essere progettata al momento del fatto originario; grava sul condannato l’onere di allegare elementi sintomatici della preventiva programmazione.
Il Fatto
Con ordinanza del 6 novembre 2025 la Corte d’appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di applicazione della continuazione tra i reati per i quali il condannato aveva riportato due sentenze irrevocabili. La prima riguardava plurime violazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, commesse tra dicembre 2021 e maggio 2022; la seconda concerneva due delitti di acquisto e cessione di stupefacente commessi nel maggio 2019.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, lamentando che il giudice dell’esecuzione avesse ritenuto ostativo il solo dato temporale senza valutare gli altri indici sintomatici, quali l’omogeneità dei reati, la medesima area territoriale e l’unitarietà funzionale tra acquisto e successiva cessione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, strettamente connessi, rigettandoli in quanto infondati. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente fondato il diniego sul rilievo che incombe sul condannato l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, risultando insufficienti il richiamo all’omogeneità delle violazioni e al luogo di commissione.
La sentenza sub 1) riguardava episodi commessi tra il dicembre 2021 e il maggio 2022, mentre la sentenza sub 2) concerneva acquisti di stupefacente avvenuti a Lecce nel maggio 2019, destinati alla cessione a terzi. La Corte ha ravvisato la mancanza sia della medesimezza temporale sia di elementi da cui evincere che il condannato, al momento della prima condotta, avesse programmato la commissione di quelle successive, commesse quasi tre anni dopo.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è risultata coerente con il principio secondo cui il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento della continuazione, posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024). La Corte ha altresì richiamato la presunzione, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata al momento del fatto originario (Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009).
Quanto alla dedotta unitarietà funzionale tra acquisto e cessione, la Corte ha precisato che l’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, non identificandosi con il programma di vita delinquenziale che esprime una generale propensione alla devianza (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022). Irrilevante è risultato altresì il riconoscimento della continuazione interna, atteso che la stessa riguardava reati commessi in periodi non ricompresi in quelli dell’altra sentenza.
Nota della Redazione
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