Revoca d’ufficio sospensione condizionale in appello e divieto reformatio in peius (Cass. pen. Sez. VI n. 27251 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, viola il divieto di reformatio in peius e il principio devolutivo la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa, disposta d’ufficio in assenza di impugnazione del pubblico ministero, perché tale statuizione lede il favor rei dell’imputato appellante. La Corte di appello non è investita del potere di revoca d’ufficio quando l’impugnazione sia proposta esclusivamente dall’imputato. L’eventuale errore nell’applicazione della sospensione condizionale, per la presenza di una causa ostativa di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen., è emendabile in sede esecutiva. È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che solleciti una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
Il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale nei confronti di un imputato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto due grammi circa di cocaina suddivisi in sette involucri. Il Tribunale, con rito abbreviato, ha dichiarato l’imputato colpevole e lo ha condannato alla pena sospesa di sei mesi di reclusione ed euro 688,00 di multa.
La Corte di appello, in parziale riforma, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale, rilevando dal casellario che l’imputato ne aveva già usufruito in precedenza. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: la Corte territoriale, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, avrebbe revocato d’ufficio il beneficio determinando un’illegittima reformatio in peius.
La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato. La statuizione di revoca viola il principio devolutivo dell’appello e il divieto di reformatio in peius, poiché l’impugnazione era stata proposta esclusivamente dall’imputato. L’eventuale errore nell’applicazione della sospensione condizionale doveva essere emendato in sede di esecuzione.
Il Collegio richiama il mutamento di orientamento delle Sezioni Unite n. 36460 del 30/05/2024, che, modificando il precedente indirizzo di Sez. U n. 7551 del 08/04/1998, ha negato ogni potere di revoca d’ufficio della sospensione condizionale in capo al giudice d’appello non investito dell’impugnazione sul punto, affermando la legittimità della revoca in sede esecutiva della sospensione disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen.
Il secondo e il terzo motivo, relativi all’errata applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e al vizio di motivazione, sono dichiarati inammissibili, perché volti a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità, secondo il principio espresso da Sez. U n. 6402 del 02/07/1997.
Anche il quarto e il quinto motivo, sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sono inammissibili: la Corte territoriale ha motivato in modo non contraddittorio né manifestamente illogico sulle ragioni ostative, con valutazione sottratta al sindacato di legittimità. La sentenza è quindi annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, che viene eliminata; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 164 c.p. – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello