L’ordinanza che rigetta eccezioni in udienza preliminare non è abnorme (Cass. pen. Sez. 4 n. 15465 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’abnormità del provvedimento giudiziale, sia essa di tipo strutturale o funzionale, integra un vizio di natura eccezionale, che ricorre solo quando l’atto sia espressione di un potere non attribuito dall’ordinamento (carenza di potere in astratto), ovvero sia esercitato al di fuori dei casi consentiti, con radicale deviazione dallo scopo del modello legale (carenza di potere in concreto), o ancora quando determini una stasi del procedimento. Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare rigetti un’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, allorché la questione possa essere riproposta nella successiva fase del giudizio e dedotta come motivo di impugnazione, purché non vi ostino preclusioni processuali.

Il Fatto

Un imputato ricorreva per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare aveva rigettato l’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio. L’eccezione si fondava sulla dedotta tardiva trasmissione del fascicolo processuale, che, al momento del deposito della richiesta, si trovava presso il Tribunale del riesame per la trattazione di un appello cautelare. L’imputato denunciava l’abnormità del decreto di fissazione dell’udienza e dell’ordinanza di rigetto, sostenendo la carenza di potere del giudice in ragione dell’indisponibilità materiale del fascicolo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ribadito il carattere eccezionale della categoria dell’abnormità, richiamando il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 10869 del 12/12/2024. Tale vizio ricorre in presenza di una carenza di potere in astratto, quando il provvedimento sia espressione di un potere non attribuito dall’ordinamento, ovvero di una carenza di potere in concreto, quando il potere, pur astrattamente riconosciuto, sia esercitato in un contesto processuale radicalmente diverso da quello previsto dalla legge. In ogni caso, è necessario che il provvedimento determini un pregiudizio non altrimenti sanabile per le parti.

La Corte ha inoltre precisato che l’abnormità funzionale sussiste solo quando il provvedimento, pur rientrando nei poteri del giudice, determini una stasi del procedimento o ne impedisca la prosecuzione, non anche quando gli effetti dell’anomalia possano essere superati da successive attività processuali legittime. Il mero carattere di regressione del procedimento non è quindi sufficiente, come già chiarito dalle Sezioni Unite n. 25957 del 2009.

Nel caso di specie, il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, avendo natura meramente ordinatoria, non era autonomamente impugnabile. Quanto all’ordinanza di rigetto, la Corte ha escluso che ricorrano i presupposti dell’abnormità, poiché la questione della nullità poteva essere riproposta nella fase del giudizio e dedotta come motivo di impugnazione, nei limiti e con le preclusioni di legge. Tale possibilità di superamento del vizio esclude che si configuri un pregiudizio non sanabile.

La Corte ha infine rilevato come il giudice dell’udienza preliminare avesse esercitato un potere certamente attribuitogli dall’ordinamento, consistente nella valutazione delle eccezioni proposte dalle parti, senza alcuna deviazione dal modello legale. Questa conclusione ha reso superfluo l’esame della motivazione sulla disponibilità degli atti e sulla fondatezza della questione di nullità, portando alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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