Aggravante dell’ingente quantitativo e concorso: basta la conoscibilità colposa (Cass. pen. Sez. 4 n. 15463 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, il coefficiente psichico dell’aggravante dell’ingente quantitativo di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, secondo la previsione dell’art. 59, comma 2, cod. pen., non richiede il dolo, essendo necessario e sufficiente che la circostanza sia conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. Tale minimo coefficiente soggettivo deve sussistere anche in capo ai concorrenti, ai quali la circostanza è estensibile ai sensi dell’art. 118 cod. pen.. È altresì manifestamente infondato il motivo di ricorso che miri a una rivalutazione del compendio probatorio, posto che il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza strutturale e della congruità logica della decisione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Tivoli che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato due imputati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Agli imputati era contestata la detenzione illecita di circa 22 chilogrammi di hashish, suddivisi in 222 panetti, e di 407 sigarette elettroniche contenenti THC, occultati tra un’abitazione e un’immobile adiacente. Il sequestro era avvenuto dopo l’arresto di due soggetti trovati in possesso di circa quattro chilogrammi di hashish, in precedenza osservati mentre si recavano presso gli immobili in questione. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del concorso di persone e dell’aggravante dell’ingente quantitativo, nonché in relazione alla mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro fattuale, rilevando che la sentenza impugnata aveva ampiamente motivato la responsabilità concorsuale. In particolare, era emersa la possibilità di accesso all’appartamento di un imputato attraverso l’immobile detenuto dall’altro, l’identità delle denominazioni apposte sui panetti di hashish rinvenuti nei diversi luoghi e i contatti telefonici tra gli imputati e i soggetti arrestati. La Corte ha quindi richiamato il principio secondo cui il contributo concorsuale assume rilevanza anche quando si configuri come contributo agevolatore, ossia quando il reato, senza quella condotta, sarebbe stato commesso con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.
Quanto all’aggravante dell’ingente quantitativo, la Cassazione ha disatteso le doglianze dei ricorrenti, i quali lamentavano l’assenza di accertamento dell’elemento soggettivo. La Corte ha ricordato che l’aggravante può essere riconosciuta soltanto quando sia accertato che l’agente conosceva l’entità della sostanza, ovvero che la ignorava per colpa o che la riteneva non ingente per errore dovuto a colpa. Ha altresì precisato che tale criterio di imputazione non richiede il dolo e che il minimo coefficiente soggettivo deve sussistere anche in capo ai concorrenti, ai quali la circostanza è estensibile. Nella specie, la Corte di merito aveva adeguatamente motivato la consapevolezza dell’ingente quantità, valorizzando i ruoli di detentori consapevoli delle concrete modalità di approvvigionamento e stoccaggio dello stupefacente.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo volto a ottenere la riqualificazione del reato nella fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per difetto di specificità, nonché il motivo concernente il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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