Richiesta archiviazione per tenuità non vincola l’imputazione coatta (Cass. pen. Sez. 3 n. 15478 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ordini al pubblico ministero di formulare l’imputazione ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. non è affetto da abnormità, pur se il giudice abbia erroneamente richiamato, a sostegno del diniego, l’art. 50, comma 3, cod. proc. pen. L’ordinanza di imputazione coatta, infatti, non determina una stasi del procedimento né una regressione indebita, atteso che il pubblico ministero è comunque tenuto a darvi esecuzione formulando l’imputazione. La restituzione degli atti al pubblico ministero non ne preclude la possibilità di richiedere l’archiviazione del procedimento, ma l’eventuale errore del giudice nel non accogliere tale richiesta è vizio di legittimità, non già causa di abnormità del provvedimento, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione della parte pubblica.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, a seguito della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., disponeva che il pubblico ministero formulasse l’imputazione entro dieci giorni, ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., ritenendo che all’accoglimento della richiesta ostasse l’art. 50, comma 3, cod. proc. pen. La vicenda traeva origine dalla declaratoria di nullità, da parte del Tribunale, del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa celebrazione dell’udienza preliminare, con conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di abnormità dell’atto processuale, ricordando che essa ricorre non solo quando il provvedimento risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quando, pur espressione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e al di là di ogni ragionevole limite, come affermato da Sez. 2, n. 2484 del 2014.
Nel merito, la Corte ha riconosciuto la correttezza della tesi del ricorrente laddove ha sostenuto che la restituzione degli atti al pubblico ministero non preclude la possibilità di richiedere l’archiviazione. Ha richiamato, sul punto, il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 20569 del 2018, secondo cui il pubblico ministero, a seguito della restituzione degli atti, riacquista la titolarità degli originari poteri di iniziativa e di impulso processuale. Tuttavia, la Corte ha rilevato che tale erroneo richiamo all’art. 50 cod. proc. pen. non rende abnorme il provvedimento impugnato, atteso che l’ordinanza non ha determinato una stasi del procedimento: il pubblico ministero è difatti tenuto a darvi esecuzione, formulando l’imputazione.
La Corte ha altresì giudicato inconferenti le argomentazioni del ricorrente relative al d.lgs. n. 150/2022 e alla prescrizione del reato, richiamate per sostenere la tesi dell’abnormità. Ha infine dichiarato il ricorso inammissibile, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di parte pubblica.
Nota della Redazione
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