La rescissione del giudicato non è nullità esecutiva (Cass. pen. Sez. 3 n. 15477 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato o del suo difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza. L’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo può essere fatta valere esclusivamente attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. Tale richiesta, a pena di inammissibilità, deve essere proposta entro trenta giorni dalla effettiva conoscenza della sentenza, termine che decorre dalla data in cui l’interessato ne ha avuto notizia, e va presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta da un soggetto detenuto, condannato in via definitiva. La richiesta era stata presentata il 30 settembre 2025, mentre dall’informativa della Questura di Brescia del 31 marzo 2025 era emerso che l’interessato aveva avuto conoscenza della sentenza di condanna già in tale data, ben oltre il termine di trenta giorni stabilito dalla legge.

Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo lamentava la mancata rilevazione di una nullità assoluta per omessa citazione nel giudizio di appello, deducendo l’inesistenza di una valida elezione di domicilio e di nomina del difensore; con il secondo eccepiva l’incompetenza della Corte di appello a decidere sulla richiesta. Il ricorrente presentava anche memoria con motivi nuovi, ribadendo le medesime doglianze e chiedendo la sospensione della condanna e la revoca della detenzione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, qualificando come manifestamente infondato il primo motivo. Ha precisato che il mezzo esperito non era un incidente di esecuzione, bensì una richiesta di rescissione del giudicato, istituto che la giurisprudenza di legittimità qualifica come mezzo di impugnazione straordinaria.

Sul punto, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15948 del 2021, secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti dall’omessa citazione dell’imputato o del suo difensore in un giudizio celebrato in assenza non possono essere dedotte tramite incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La tutela dell’incolpevole mancata conoscenza del processo va perseguita esclusivamente attraverso la richiesta di rescissione del giudicato, nel rispetto del termine di legge.

La Corte territoriale aveva correttamente applicato tale principio, dichiarando inammissibile l’istanza perché proposta il 30 settembre 2025, oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza avvenuta il 31 marzo 2025. Le doglianze relative alle nullità del giudizio di appello risultavano pertanto irrilevanti, non vertendosi in un’ipotesi di incidente di esecuzione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza sulla competenza palesemente erronea in diritto: l’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la richiesta sia presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Poiché la sentenza era stata pronunciata dal Tribunale di Firenze e confermata dalla Corte di appello di Firenze, la richiesta era stata correttamente proposta a quest’ultima.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile anche i motivi nuovi presentati con la memoria e condannato il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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