Ricorso generico e reiterato: inammissibile senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 13785 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza con motivi specifici (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.). È inammissibile il ricorso per cassazione che, riproducendo e reiterando i motivi di appello già respinti, non si confronti criticamente con gli argomenti della sentenza impugnata. La generica lamentela di una presunta carenza o illogicità della motivazione, senza l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a fondamento del dissenso, determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato condannato per il reato di incendio boschivo, di cui agli artt. 110 e 423-bis, commi 2 e 3, cod. pen. Avverso la decisione d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con un unico motivo l’erronea omessa derubricazione del delitto in quello colposo previsto dall’art. 449 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, poiché il motivo proposto non era deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, piuttosto che confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che aveva diffusamente spiegato le ragioni del mancato riconoscimento della fattispecie colposa, ha reiterato le medesime critiche già avanzate con l’atto di appello. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l’impugnazione deve contenere una critica argomentata al provvedimento, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del dissenso.
. La mancanza di tale confronto fa venir meno la funzione stessa dell’impugnazione, destinandola all’inammissibilità. La Corte ha richiamato a tal fine i principi espressi da Sez. 6, n. 8700 del 2013, nonché da altre pronunce quali Sez. 2, n. 27816 del 2019 e Sez. 3, n. 44882 del 2014.
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 423-bis c.p. – Incendio boschivo
- Art. 449 c.p. – Delitti colposi di danno
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione