Reclamo liberazione anticipata inammissibile se privo di motivi (Cass. pen. Sez. I n. 31312 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I reclami previsti dall’ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, avendo natura di mezzi di impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, devono essere sostenuti, a pena di inammissibilità, da specifici motivi. Non integra il rispetto del termine la sola manifestazione personale della volontà di impugnare, riservando le motivazioni al difensore. Il termine di dieci giorni fissato dall’art. 69-bis, comma 3, Ord. pen. decorre dalla notifica del provvedimento del Magistrato di sorveglianza e la dichiarazione resa presso l’Ufficio matricola non lo sospende né lo interrompe.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza aveva negato la liberazione anticipata; il provvedimento è stato notificato al detenuto presso la casa circondariale il 2 settembre 2025. Il successivo 12 settembre il detenuto ha dichiarato, presso l’Ufficio matricola, la volontà di proporre impugnazione, riservando le motivazioni al difensore contestualmente nominato. I motivi di reclamo sono stati poi depositati il 15 settembre 2025.
Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo perché tardivo. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 69-bis e 35-bis, Ord. pen. e vizio di motivazione: la dichiarazione del 12 settembre avrebbe manifestato la volontà di impugnare e impedito la declaratoria di tardività. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un dato processuale accertato tramite la diretta disamina degli atti del fascicolo, attività consentita in ragione della natura della questione, secondo il precedente delle Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001. A fronte della notifica del 2 settembre 2025, i motivi di reclamo sono stati presentati il 15 settembre 2025, oltre il termine di dieci giorni imposto dall’art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.
Il cuore della decisione è la qualificazione del reclamo. La Corte ribadisce che i reclami in materia di liberazione anticipata sono mezzi di impugnazione inseriti in una procedura giurisdizionalizzata e devono, a pena di inammissibilità, essere sostenuti da specifici motivi. Richiama sul punto Sez. I n. 993 del 05.12.2011, dep. 2012, Sez. I n. 48152 del 18.11.2008 e, in termini, sebbene ad altri fini, Sez. I n. 2150 dell’11.10.2018, dep. 2019.
Su questa premessa l’assunto difensivo è dichiarato manifestamente infondato. La dichiarazione personale resa presso l’Ufficio matricola il 12 settembre 2025 non costituisce attività idonea a ritenere rispettato il termine: la riserva delle motivazioni al difensore non vale a trasformare una manifestazione di intenti in un atto di impugnazione completo dei motivi richiesti.
Ne segue che la declaratoria di inammissibilità del Tribunale di sorveglianza è immune dalle censure. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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