Payback dispositivi medici 2015-2018: l’adesione alla definizione agevolata determina improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 8545 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie relative al c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Ne consegue che l’adesione al meccanismo definitorio, ancorché non seguita dal deposito della documentazione a cura dell’amministrazione, determina il venir meno del potere del giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito del ricorso e anche nelle forme del mero accertamento dei rapporti tra le parti. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il meccanismo di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 consente il conseguimento di un bene della vita diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Direttore generale della Regione Liguria n. 7967 del 14 dicembre 2022, recante il ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali e le delibere della Conferenza Permanente che ne costituiscono il presupposto. La ricorrente ha contestato la legittimità del meccanismo di ripiano, domandando l’annullamento degli atti impugnati.

Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, introducendo una definizione agevolata delle controversie relative al payback per le annualità 2015-2018, consistente nel pagamento del 25% degli importi originariamente addebitati. All’udienza di discussione, la società ricorrente ha dichiarato di aver aderito a tale meccanismo e di aver provveduto al versamento nei termini previsti, chiedendo al Tribunale di definire il giudizio ai sensi della predetta normativa, con compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il contenuto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, evidenziando che tale disposizione prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendano assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. La norma stabilisce altresì che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

La Corte ha quindi affrontato la questione relativa all’idoneità della mera dichiarazione resa dalla ricorrente all’udienza, in assenza del deposito da parte della Regione della documentazione attestante l’avvenuto versamento. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che l’incontestata affermazione della società ricorrente sia comunque idonea a determinare il venir meno del potere del giudice di pronunciarsi nel merito del ricorso, nonché di pronunciarsi nelle forme del mero accertamento dei rapporti tra le parti, in ragione della espressa previsione normativa che preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale.

Il Collegio ha poi qualificato l’esito del giudizio, escludendo che possa configurarsi una cessazione della materia del contendere. Ha osservato, infatti, che il meccanismo di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 consente il conseguimento di un bene della vita diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato: l’estinzione dell’obbligazione mediante il pagamento delle somme dovute in misura ridotta, anziché l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese del giudizio in ragione delle circostanze del caso. La pronuncia conferma l’effetto preclusivo della definizione agevolata introdotta dal legislatore, che determina la definitiva chiusura delle controversie relative al payback dei dispositivi medici per le annualità 2015-2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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