Compenso commissario ad acta solo per atti propri (TAR Lazio n. 8543 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono concorrenti: ciascuno dei due soggetti può dare attuazione al giudicato fintanto che l’altro non abbia concretamente provveduto. Gli atti emanati dall’amministrazione, pur in presenza della nomina e dell’insediamento del commissario, non sono nulli, essendo adottati da un soggetto nella pienezza dei propri poteri. Ne consegue che il compenso dell’ausiliario trova la propria giustificazione causale nell’adozione di atti amministrativi sotto la propria diretta responsabilità e non può essere riconosciuto per l’attività esecutiva compiuta direttamente dall’amministrazione, ancorché successiva alla scadenza del termine assegnato per l’ottemperanza.
Il Fatto
La società ricorrente agiva per l’ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato Roma Capitale al risarcimento del danno per equivalente. Con sentenza del novembre 2025, il TAR Lazio accoglieva il ricorso, assegnando all’amministrazione novanta giorni per eseguire e nominando, in caso di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega.
Decorso infruttuosamente il termine, il commissario delegato si insediava e, dopo la diffida alla ricorrente, l’Assemblea Capitolina deliberava il riconoscimento del debito fuori bilancio e disponeva i mandati di pagamento. A seguito dell’integrale soddisfazione della pretesa, la ricorrente dichiarava cessata la materia del contendere, mentre il commissario chiedeva la liquidazione del compenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo documentalmente provato l’integrale adempimento del giudicato. La questione residua riguarda esclusivamente la liquidazione del compenso richiesto dall’ausiliario, che parametrava la propria pretesa ai valori medi del D.M. 30 maggio 2002, per un importo di Euro 7.686,35, contestato da Roma Capitale.
Il TAR richiama l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021, secondo cui il potere dell’amministrazione e quello del commissario sono concorrenti e l’atto adottato per primo determina l’inefficacia del secondo. La nomina e l’insediamento dell’ausiliario non privano l’amministrazione dei propri poteri, né rendono nulli gli atti dalla stessa adottati.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la deliberazione dell’Assemblea Capitolina e i successivi mandati di pagamento sono riferibili all’esercizio delle competenze ordinariamente spettanti a Roma Capitale, nonostante l’intervenuto insediamento del commissario e la sua diffida ad astenersi. Ne discende l’infondatezza della pretesa del commissario di vedersi riconosciuto il compenso integrale, mancando il presupposto causale dell’adozione di atti sotto la propria diretta responsabilità.
Cionondimeno, il Collegio riconosce all’ausiliario un compenso omnicomprensivo di Euro 1.500,00 per la funzione di cooperazione svolta nell’esecuzione del giudicato, valorizzando lo spirito di leale collaborazione che informa i rapporti tra le strutture amministrative. Nessuna statuizione viene assunta sulle spese della fase successiva alla sentenza di ottemperanza, non essendo state articolate domande al riguardo.
Nota della Redazione
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