Divieto di profilatura nei concorsi universitari e sindacato sulle valutazioni comparative (TAR Lazio n. 9252 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per la chiamata di professori universitari di prima fascia la valutazione comparativa della commissione consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei candidati, senza che sia necessaria una comparazione puntuale e analitica per ciascun titolo. I relativi giudizi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o errore di fatto, non essendo consentita la sostituzione della valutazione opinabile della commissione con quella del giudice. Gli atti endoprocedimentali non sono immediatamente lesivi e vanno impugnati con il provvedimento conclusivo del concorso. La commissione non può elevare a criterio preferenziale un singolo sotto-ambito del settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione, dovendo valutare la congruenza dei profili curriculari rispetto all’intero settore concorsuale.
Il Fatto
Una professoressa universitaria ha partecipato a una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia presso un ateneo, per il settore concorsuale 14/C2 e il settore scientifico-disciplinare SPS/08. La commissione ha individuato quale vincitrice un’altra candidata e la ricorrente ha impugnato gli atti del concorso, deducendo il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria della valutazione comparativa, la contraddittorietà nella scelta della vincitrice e l’illegittima valorizzazione dell’attività di ricerca nell’ambito dei Gender Studies, tale da risolversi in una non consentita profilatura dei candidati. Si è costituita in resistenza anche la controinteressata, eccependo il difetto di interesse e la tardività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto di prescindere dall’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, potendo respingere il ricorso nel merito in quanto infondato. Quanto al primo motivo, relativo all’illegittimità della valutazione comparativa, il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui tale valutazione consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli, senza che sia richiesto un dettaglio tale da instaurare una comparazione puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ogni singolo titolo. La commissione ha illustrato i profili curriculari e formulato giudizi collegiali, dai quali è emersa la più netta superiorità complessiva della vincitrice, il cui profilo è stato valutato “ottimo”, rispetto alla ricorrente, valutata “più che buono”, rendendo comprensibile e non manifestamente irragionevole l’esito della selezione.
Con riferimento al secondo e terzo motivo, il Tribunale rammenta che le valutazioni della commissione esaminatrice sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo nei casi in cui l’esercizio del potere trasmodi in vizi sintomatici dell’eccesso di potere quali irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti. I titoli e le pubblicazioni devono essere non solo contati ma anche pesati, con un ampio margine di apprezzamento riconosciuto all’organo tecnico nell’individuazione del candidato migliore; la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità del giudizio, ma deve dimostrarne la palese inattendibilità.
Quanto alla dedotta profilatura, il Collegio esclude la tardività della censura, applicando la regola pacifica per cui gli atti endoprocedimentali non sono immediatamente lesivi e vanno impugnati congiuntamente al provvedimento finale che ne recepisce il contenuto. Nel merito, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tribunale afferma che la commissione è tenuta a valutare la congruenza dei profili curriculari rispetto all’intero settore concorsuale e non può elevare a criterio preferenziale uno soltanto dei sotto-ambiti di interesse scientifico in cui la materia può articolarsi, per evitare che l’ateneo taratura il profilo sulla base dei percorsi di un singolo candidato.
Nel caso di specie, il bando ha individuato il profilo esclusivamente tramite il settore scientifico-disciplinare e ha fornito solo informazioni sulle funzioni attribuite al futuro professore. Non sono emersi elementi a supporto di una profilatura: i criteri selettivi non contemplavano la pertinenza dei titoli con la futura attività di ricerca, ma solo la congruenza con il settore concorsuale, e i giudizi sintetici non operavano commistioni tra l’oggetto dell’attività futura e i criteri di valutazione. La circostanza che entrambe le candidate avessero svolto attività di ricerca nei Gender Studies escludeva la sussistenza del vizio, essendo la valorizzazione di tale filone rimessa all’apprezzamento tecnico-discrezionale della commissione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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