Accesso ai documenti dell’agente della riscossione e obbligo di evasione espressa dell’istanza anche in caso di documenti inesistenti (TAR Puglia n. 870 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il creditore procedente che agisce in via esecutiva su immobili ipotecati a garanzia del proprio credito vanta un interesse concreto, diretto e attuale ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 all’accesso agli atti dell’agente della riscossione che hanno condotto all’iscrizione dell’ipoteca, ivi inclusi l’avviso di accertamento esecutivo, l’iscrizione al ruolo e l’atto di iscrizione ipotecaria. L’accoglimento parziale della domanda di accesso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti già ostesi in giudizio, mentre per i documenti non esibiti l’amministrazione è tenuta a ordinarne l’ostensione. In ogni caso, l’amministrazione ha l’obbligo di evadere espressamente l’istanza di accesso, dichiarando l’eventuale insussistenza o indisponibilità dei documenti richiesti.

Il Fatto

La società ricorrente, creditrice ipotecaria, aveva instaurato una procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Bari. All’esito dell’ispezione ipotecaria sui due immobili del debitore, era emersa l’iscrizione di un’ipoteca a favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la generica dizione “IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE”.

In considerazione della pendenza della procedura esecutiva e della necessità di tutelare il proprio credito, la società presentava all’agente della riscossione un’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, volta a ottenere l’avviso di accertamento, l’iscrizione al ruolo, la concessione amministrativa e ogni atto collegato all’iscrizione ipotecaria. L’amministrazione riscontrava tardivamente l’istanza, comunicando di aver informato il controinteressato e sospendendo i termini procedimentali. La società proponeva quindi ricorso per l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’esibizione dei documenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la parziale soddisfazione della pretesa conoscitiva della ricorrente, atteso che l’amministrazione aveva depositato in giudizio parte dei documenti richiesti. La società aveva insistito unicamente per l’ostensione dell’avviso di accertamento esecutivo, dell’iscrizione al ruolo e dell’atto di iscrizione ipotecaria.

Quanto al merito, il Collegio ha ritenuto la pretesa fondata, evidenziando l’evidente interesse concreto, diretto e attuale della ricorrente alla conoscenza dei documenti. La società, in qualità di creditrice procedente, vantava una posizione giuridica qualificata e differenziata, essendo l’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione suscettibile di incidere sulla garanzia patrimoniale del proprio credito e sull’esito della procedura esecutiva.

Il giudice ha conseguentemente accolto in parte il ricorso, ordinando all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., di esibire i documenti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Con precipuo rilievo, il Collegio ha precisato che, in caso di insussistenza o indisponibilità dei documenti richiesti, l’amministrazione ha comunque l’obbligo di evadere l’istanza di accesso dichiarando espressamente tale circostanza, non potendo rimanere inerte.

Per la parte relativa ai documenti già ostesi in giudizio, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite, seguendo la soccombenza anche virtuale, sono state poste a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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