Confisca di prevenzione dell’impresa mafiosa e accertamento del socio occulto (Cass. pen. Sez. 5 n. 15650 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione proposto per vizi motivazionali, salvo che gli stessi integrino il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, riconducibile alla violazione di legge, come nel caso di omesso confronto con un elemento da solo potenzialmente decisivo in senso difforme. Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito è vincolato al dictum della sentenza rescindente, ma conserva piena autonomia nella valutazione degli elementi fattuali idonei a dimostrare la fittizietà dell’intestazione dei beni e l’effettiva disponibilità degli stessi in capo al proposto. La sistematica percezione di ingenti somme, incompatibile con un fisiologico rapporto di agenzia o mediazione, unitamente al potere di distrarre capitali sociali per finalità estranee all’oggetto sociale, integra gli indici sintomatici della società di fatto e della compartecipazione occulta. Qualora la società venga qualificata come impresa mafiosa, la confisca di prevenzione deve colpire l’intero compendio aziendale, essendo irrilevante l’indagine sulla lecita provenienza della singola provvista impiegata per l’acquisto dei singoli beni.
Il Fatto
Con decreto del Tribunale di Torino veniva disposta la confisca dell’intero compendio aziendale di una società operante nel settore del noleggio di apparecchi automatici, qualificata come impresa mafiosa in quanto riconducibile alla disponibilità sostanziale di un soggetto indiziato di appartenenza alla ‘ndrangheta, sebbene formalmente intestata a terzi. La Corte di appello di Torino, in sede di rinvio dopo l’annullamento parziale disposto dalla Cassazione, confermava la misura ablativa, ritenendo la società nella disponibilità del proposto quale socio d’opera occulto e l’intestazione alla legale rappresentante fittizia.
Avverso tale decreto ricorreva la socia e legale rappresentante della società, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca disposta, contestando che la fittizietà dell’intestazione fosse stata desunta da elementi non significativi e che fosse mancata l’analisi dei tipici indici dell’interposizione fittizia, nonché l’omessa individualizzazione dei singoli cespiti colpiti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che le censure motivazionali sono proponibili esclusivamente nei limiti in cui integrino una motivazione inesistente o meramente apparente. Richiamando le Sezioni Unite, n. 33451 del 29.05.2014, Repaci, la Corte chiarisce che tale vizio ricorre solo quando sia omesso del tutto il confronto con un elemento potenzialmente decisivo in senso difforme.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che il decreto impugnato abbia colmato la lacuna motivazionale rilevata dalla sentenza rescindente con un’analisi logica e aderente alle risultanze processuali, valorizzando indici sintomatici precisi e concordanti della disponibilità sostanziale dell’impresa in capo al proposto: la condotta meramente esecutiva della socia legale rappresentante, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che indicava il proposto quale reale dominus, gli imponenti flussi di denaro a lui diretti, la dissimulazione dei pagamenti mediante false fatturazioni e la distrazione di risorse sociali per finalità personali.
La Corte esclude la dedotta circolarità argomentativa, affermando che la qualifica di socio occulto non è desunta dal solo flusso di denaro ma da un quadro indiziario complesso. Precisa che la percezione di somme incompatibili con un rapporto di agenzia e il potere di distrarre capitali sociali per finalità estranee integrano gli indici della condivisione degli utili e della messa in comune di attività tipiche del socio d’opera, con richiamo alla giurisprudenza civile.
Quanto alla mancata individualizzazione dei singoli cespiti, la Corte richiama il principio di ius receptum secondo cui, allorquando una società sia qualificata come impresa mafiosa, strutturalmente asservita agli scopi della consorteria criminale, la confisca deve necessariamente colpire l’intero compendio aziendale, essendo assorbita ogni indagine sulla provenienza lecita della singola provvista. La censura della ricorrente è pertanto volta a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso è rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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