Revisione prova nuova esclusa rivalutazione del materiale già dedotto (Cass. pen. Sez. VI n. 17597 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la prova nuova non può consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un’inedita disamina del deducibile, ma deve essere costituita da elementi caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli già acquisiti nel processo. Non costituisce prova nuova un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o non valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d’ufficio, né le prove esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo in tal caso essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione. Una perizia può costituire prova nuova solo se basata su nuove acquisizioni scientifiche, idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e capaci di fornire risultati più adeguati.

Il Fatto

Il difensore di un soggetto condannato per concussione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina aveva rigettato l’istanza di revisione della condanna, divenuta irrevocabile, per asserita mancata valutazione di prove nuove. L’istanza si fondava sulla rielaborazione dell’ascolto dei colloqui registrati dalla persona offesa, realizzata dal consulente di parte con strumentazioni e metodiche nuove, da cui sarebbe emersa una diversa causale della dazione, nonché su elementi contestuali relativi a un presunto sistema corruttivo negli appalti e al movente di una possibile macchinazione ai danni del condannato. Con motivi aggiunti si deduceva inoltre la mancata acquisizione dei files originali delle conversazioni e la mancata verifica della loro integrità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando come l’istanza di revisione si risolvesse nel proporre una mera ricostruzione alternativa della vicenda, ricavabile dalla trascrizione delle conversazioni tra il condannato e la persona offesa, realizzata dal consulente di parte con strumentazioni nuove. Tale ricostruzione collocherebbe la richiesta di dazione in un contesto lecito, riferendola al rilascio di una garanzia per un pranzo prenotato presso il ristorante della moglie dell’imputato.

La Corte ha premesso che le conversazioni registrate dalla persona offesa non erano prove sopravvenute alla sentenza di condanna, né scoperte successivamente o non acquisite nel precedente giudizio, trattandosi, al contrario, dell’elemento portante del giudizio di condanna. Ha quindi ribadito il principio per cui la prova nuova non può consistere in una diversa valutazione del dedotto e ha evidenziato che la corte territoriale aveva comunque proceduto a una valutazione ampia del materiale, nominando un perito che, dopo il confronto tra le diverse analisi, aveva escluso manipolazioni o interpolazioni delle trascrizioni e aveva dato conto delle minime difformità registrate.

La Corte ha respinto le eccezioni relative alla mancata acquisizione dei files originali, trattandosi di eccezioni deducibili ma mai formulate in precedenza, né in sede di perizia, validamente effettuata sulla copia forense delle registrazioni, considerando che il giudizio si era svolto nelle forme del giudizio abbreviato. Ha inoltre escluso la concreta possibilità di acquisire i files originali, ove ancora in possesso della persona offesa dopo anni, rilevando che il ricorso non specificava su quali elementi si fondasse la dedotta non genuinità dei files prodotti.

Con riferimento alla censura di omessa valutazione delle prove allegate, la Corte ha osservato che la corte territoriale aveva dato conto del contesto di diffusa corruzione descritto a sostegno della tesi difensiva, ma aveva ritenuto tale contesto inidoneo a supportare la tesi della vendetta, stante l’oggettività della circostanza che l’arresto era avvenuto dopo pochi giorni di servizio. La perizia disposta nel giudizio di revisione aveva fornito dati che non avallavano la prospettazione difensiva, né confortavano l’interpretazione dei colloqui proposta in chiave difensiva.

La Corte ha infine rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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