Interesse al riesame ex art. 56 d.l. 76/2020 e rinuncia al ricorso (TAR Lazio n. 8245 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione dell’istanza di riesame ex art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 e l’adozione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, di un successivo provvedimento che sostituisce in toto quello originariamente impugnato determina il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio. In tale evenienza, la rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio. La sopravvenienza che ha indotto la rinuncia costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui il GSE aveva comunicato la decadenza dal diritto agli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica e il recupero di quanto già erogato, con riferimento a sedici richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici. L’atto era successivamente integrato da un provvedimento di recupero di titoli indebitamente percepiti, avverso il quale la società proponeva motivi aggiunti, chiedendo anche l’accertamento della nullità dei chiarimenti operativi pubblicati dal Gestore.
La società ricorrente depositava quindi istanza di riesame ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020. Il GSE, con un provvedimento successivo che ha integralmente sostituito quello impugnato, rigettava l’istanza. La società, all’esito di tale rigetto, notificava l’atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, chiedendo che il giudizio fosse dichiarato estinto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’atto di rinuncia ritualmente notificato ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato che la società ricorrente aveva depositato in giudizio la rinuncia, avendo il GSE rigettato l’istanza di riesame con un provvedimento che ha sostituito in toto quello impugnato con il ricorso introduttivo.
La circostanza che il provvedimento impugnato sia stato integralmente sostituito da un atto successivo ha determinato l’elisione dell’interesse alla definizione della causa. In tale quadro, al Collegio non restava che dare atto del venir meno dell’interesse stesso e dichiarare estinto il giudizio per rinuncia.
Il Tribunale ha poi ravvisato la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, valorizzando la sopravvenienza che ha indotto la società ricorrente a rinunciare al giudizio. La sentenza si limita pertanto a dare atto della rinuncia, senza pronunciarsi sul merito delle censure proposte.
Nota della Redazione
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