Accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 443 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo esecutivo per il giudizio di ottemperanza la sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, che abbia accertato il diritto del ricorrente a percepire determinate somme. In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina l’integrale esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità che l’inadempimento si protragga, anche in considerazione di mere carenze di organico dell’Amministrazione. La sentenza di ottemperanza è adottata all’esito di una verifica che non si limita al mero accertamento dell’avvenuto adempimento, ma si estende alla congruità delle modalità esecutive poste in essere.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro una sentenza, passata in giudicato, che riconosceva il suo diritto al pagamento di determinate somme da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A seguito del mancato adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinata l’integrale esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la fondatezza del ricorso, accertando che, sulla base degli atti di causa, non risultava l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Il giudice ha quindi ritenuto che sussistesse il presupposto per l’azione di ottemperanza, ossia la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione.

La pronuncia ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore. Il giudice ha ritenuto di riservare la nomina del commissario ad acta all’eventualità che, decorso il termine, l’inadempimento si protragga, tenuto conto del comportamento esecutivo rilevato in cause omologhe, in cui il ritardo era stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.

La sentenza condanna altresì l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Infine, il collegio dispone l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, in considerazione della persistente inottemperanza dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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