Impugnazione tardiva dell’avviso per albo direttori di parco (TAR Lazio n. 8055 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso pubblico di aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore di ente di gestione di area naturale protetta, che ripropone i medesimi requisiti di titolo di studio già stabiliti da una precedente deliberazione di Giunta regionale, non ha contenuto innovativo e lesivo, con la conseguenza che l’eventuale pregiudizio deve essere fatto valere tempestivamente avverso l’atto originario. L’onere di impugnazione sorge nel momento in cui l’interessato ha piena conoscenza della disciplina che introduce requisiti ulteriori per la permanenza nell’elenco, non già all’atto della successiva applicazione di tale disciplina. La mancata impugnazione nei termini della delibera che fissa i nuovi requisiti determina la tardività del ricorso avverso gli atti applicativi, ancorché l’interessato fosse già iscritto nell’elenco e avesse ottenuto un incarico direttivo.
Il Fatto
Il ricorrente, laureato di primo livello, era iscritto nell’elenco regionale degli idonei alla direzione degli enti di gestione delle aree naturali protette del Lazio, istituito sin dal 2004 e successivamente ricompreso nella Sezione 2 dell’elenco aggiornato, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 198/2019. Tale deliberazione aveva introdotto, in attuazione della modifica apportata dalla l.r. n. 7/2018 all’art. 24, comma 5, l.r. n. 29/1997, il requisito della laurea specialistica o magistrale per la permanenza nell’elenco, limitando la vigenza della Sezione 2 a cinque anni.
Con la Determinazione n. G14405 del 30 ottobre 2024, la Regione ha indetto un nuovo avviso per l’iscrizione nell’elenco aggiornato, richiedendo i medesimi titoli previsti dal decreto ministeriale n. 143/2016. Il ricorrente, privo di laurea magistrale, è stato dichiarato non idoneo dalla Commissione con Determinazione n. G18182 del 30 dicembre 2024, avverso cui ha proposto ricorso e motivi aggiunti, eccependo anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, l.r. n. 29/1997.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Regione Lazio per mancata impugnazione della Deliberazione n. 198/2019, pubblicata sul BURL il 23 aprile 2019, e l’ha ritenuta fondata. Il giudice amministrativo ha osservato che i provvedimenti impugnati, lungi dall’avere contenuto innovativo, si limitano ad attuare pedissequamente quanto stabilito fin dal 2019 dalla normativa regionale in materia di requisiti di iscrizione all’elenco.
La deliberazione del 2019, nel consentire l’inserimento del ricorrente nella Sezione 2 dell’elenco e la sua successiva nomina a direttore, aveva espressamente previsto la durata quinquennale della sezione e la necessità del conseguimento della laurea specialistica per una nuova iscrizione. Il ricorrente aveva pertanto piena conoscenza, sin dalla pubblicazione della delibera, del pregiudizio derivante dalla nuova disciplina: alla scadenza dell’incarico quinquennale non avrebbe potuto essere nuovamente nominato in assenza del titolo richiesto.
Il TAR ha quindi qualificato la deliberazione del 2019 come atto lesivo immediatamente impugnabile, in quanto idoneo a incidere in via diretta e attuale sulla posizione giuridica del ricorrente, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. La mancata impugnazione nei termini di decadenza determina l’effetto preclusivo, rendendo irricevibile il gravame proposto avverso gli atti successivi di natura meramente applicativa e confermativa, non essendo ravvisabile alcun carattere innovativo nella determinazione del 2024 e nel successivo provvedimento di esclusione.
Il Collegio ha infine compensato le spese di lite, valorizzando la peculiarità della controversia e la complessità delle questioni interpretative sollevate, senza esaminare nel merito le censure relative alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e alla dedotta illegittimità costituzionale della norma regionale, assorbite dalla declaratoria di irricevibilità.
Nota della Redazione
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