Requisito di ammissibilità ed estensione temporale del titolo di conduzione nel bando agriturismo (TAR Basilicata n. 84 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, l’esclusione da un bando per la concessione di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole risulta assistita da fumus boni iuris allorché la motivazione del provvedimento espulsivo sia fondata sulla carenza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 5 del Bando, consistente nella durata residua del titolo di conduzione dell’azienda, ove il contratto prodotto dal candidato presenti una durata inferiore a quella ivi prescritta. La norma che disciplina un impegno ulteriore, da assumere in una fase successiva all’ammissione, non può essere utilmente invocata per superare il difetto del requisito di ammissibilità, attenendo a un profilo distinto e successivo rispetto alla verifica di ricevibilità della domanda.
Il Fatto
Una società agricola aveva partecipato al bando regionale per l’intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”, Azione A “Agriturismo”, approvato con D.G.R. n. 606/2024. La sua domanda era stata dapprima inserita, con determinazione del settembre 2025, nell’elenco delle domande non ammissibili e successivamente confermata come non ammessa nella determinazione di approvazione degli elenchi definitivi del marzo 2026, per violazione dell’art. 5 del Bando, relativo alla durata dei titoli di conduzione.
La società impugnava i provvedimenti di esclusione e il conseguente rigetto dell’istanza di riesame, chiedendone la sospensione in via cautelare. In via subordinata, contestava la legittimità dell’art. 9, comma 8, del Bando nella parte in cui non consentiva di allegare alla domanda una dichiarazione di impegno a prolungare la durata dei titoli di conduzione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla conclusione dell’investimento, nell’ipotesi di titoli con durata residua compresa tra cinque e dieci anni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso fosse sprovvisto di fumus boni iuris. L’impugnato provvedimento di esclusione risultava affidato a una motivazione prima facie condivisibile, fondata sulla carenza, nel progetto candidato dalla società ricorrente, del requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 5 del Bando. Il contratto di affitto fatto valere dalla società presentava, infatti, una durata residua inferiore a quella richiesta dalla lex specialis.
Sotto altro profilo, il Tribunale ha ritenuto privo di pertinenza il richiamo all’art. 9, comma 8, del Bando. Tale previsione disciplina un impegno ulteriore, che il candidato assume eventualmente in un momento successivo, e non attiene alla fase di ammissione della domanda: essa non può quindi colmare il difetto di un requisito che deve sussistere già al momento della presentazione dell’istanza.
Quanto al secondo requisito della tutela cautelare, il Tribunale ha rilevato che non risultava provato alcun pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con declaratoria di nullità per le spese della fase in difetto di controparti costituite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.