Prevalenza dell’attività agricola e maggiorazione del fabbisogno lavorativo nelle zone non collinari (TAR Campania n. 5022 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di attività agrituristica, la presunzione assoluta di prevalenza dell’attività agricola su quella connessa prevista dall’art. 10, comma 3, della legge regionale Campania n. 15/2008 opera quando l’ospitalità è prestata ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole, a prescindere dallo svolgimento di attività di ricezione e somministrazione. La maggiorazione del 50% del fabbisogno orario lavorativo agricolo di cui all’art. 2.1 dell’allegato A del regolamento attuativo si applica a tutte le aziende di dimensioni medio-piccole con livello medio-basso di meccanizzazione, anche se non ubicate in zone collinari, dovendosi l’espressione “con particolare riferimento anche alle zone collinari” interpretare in senso estensivo e non restrittivo. L’investimento in piscine è riconducibile alle attività agrituristiche incentivabili ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. e), della legge regionale n. 15/2008, che include le attività ricreative e sportive.

Il Fatto

Un imprenditore agricolo, titolare di un’azienda dedita alla coltivazione di alberi da frutta, presentava domanda di sovvenzione per la tipologia di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo delle diversificazioni delle imprese agricole” nell’ambito del PSR Campania 2014/2020, prevedendo la realizzazione di un agricampeggio, due piscine e la sistemazione di aree esterne. La commissione regionale per i riesami escludeva la domanda sulla base di un duplice rilievo: la carenza del requisito di prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica, non potendosi applicare la maggiorazione del 50% del fabbisogno lavorativo ad azienda non ubicata in zona collinare, e il sovradimensionamento dell’investimento in piscine rispetto al limitato numero di ospiti attesi. Il ricorrente impugnava l’esclusione e la graduatoria definitiva dinanzi al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha preliminarmente superato l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale per mancata notifica ai controinteressati. Sul punto, ha osservato che la dotazione finanziaria del bando era di 20 milioni di euro e l’ammontare dei contributi ammessi si attestava a poco più di 13 milioni di euro, sicché l’eventuale accoglimento della domanda avrebbe trovato copertura nella residua disponibilità senza compromettere il posizionamento degli altri concorrenti. Ha inoltre circoscritto la cognizione ai soli atti effettivamente lesivi, dichiarando inammissibile l’impugnativa degli atti endoprocedimentali.

Nel merito, il TAR ha accolto il secondo motivo di ricorso, rilevando che l’azienda del ricorrente, dotata di due soli posti camper, rientrava nella presunzione assoluta di prevalenza dell’attività agricola di cui all’art. 10, comma 3, della legge regionale n. 15/2008, che opera quando l’ospitalità è resa ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole. La Corte ha precisato che tale presunzione si applica a prescindere dall’esercizio di attività di ricezione e somministrazione di pasti, che nella specie erano solo occasionali.

Quanto alla maggiorazione del 50% del fabbisogno lavorativo, il collegio ha offerto un’interpretazione dell’art. 2.1 dell’allegato A del regolamento attuativo difforme da quella della commissione: l’espressione “con particolare riferimento anche alle zone collinari” indica che il beneficio si estende a tutte le zone territoriali e non solo a quelle collinari. Trattandosi di azienda con estensione inferiore ai due ettari e con livello medio-basso di meccanizzazione, la maggiorazione andava applicata anche se l’azienda non era ubicata in zona collinare.

La Corte ha inoltre ritenuto illegittimo il secondo profilo di esclusione, osservando che il bando non poneva preclusioni alla realizzazione di piscine, essendo espressamente finanziabili le attività finalizzate al benessere e relax degli ospiti, e che l’art. 17, comma 2, lett. e), della legge regionale n. 15/2008 include tra le attività incentivabili le iniziative per attività ricreative e sportive. Ha infine escluso il sovradimensionamento dell’investimento, considerata la previsione di 23 posti auto per visitatori che avrebbero potuto fruire delle piscine.

Il TAR ha infine disatteso l’eccezione della Regione secondo cui il ricorrente non aveva invocato in sede procedimentale la clausola di prevalenza, affermando che era dovere dell’amministrazione valorizzare tutti gli aspetti normativi favorevoli all’istante, indipendentemente dalle ricostruzioni normative prospettate. In accoglimento del ricorso, ha annullato i provvedimenti di esclusione e la graduatoria definitiva nella parte impugnata, con obbligo conformativo di rivalutare la domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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