Il rinnovo del permesso di soggiorno post-estinzione del reato per condotte riparatorie (TAR Lombardia n. 613 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, fondato sulla pericolosità sociale del cittadino straniero, è legittimo e proporzionato quando la pericolosità stessa risulti accertata in concreto e all’attualità. In tale valutazione, il giudice amministrativo può valorizzare anche la condanna definitiva per un reato non ostativo, quale la ricettazione, oltre a fatti più recenti indicativi della persistenza di detta pericolosità, come l’adozione di un foglio di via obbligatorio e il successivo arresto. La sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie non equivale ad un’accertata innocenza e non priva l’autorità amministrativa della possibilità di valutare la sussistenza del fatto contestato, ai fini della verifica dei presupposti per il rinnovo del titolo di soggiorno.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno per lavoro, che gli veniva tuttavia respinta dal Questore con decreto del 18.12.2025, notificato nel gennaio 2026. Il provvedimento negativo si basava, oltre che su una pregressa condanna definitiva per ricettazione, su ulteriori elementi sintomatici di una condotta di vita non conforme all’ordinamento. Avverso tale decreto, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pericolosità sociale del ricorrente risultava accertata in concreto e all’attualità. Il provvedimento impugnato non si fondava infatti esclusivamente sulla condanna penale per ricettazione, ma anche su episodi verificatisi successivamente, nell’anno 2025. Tali elementi avevano dimostrato la persistenza nel tempo di un comportamento sintomatico di una pericolosità non occasionale.
Il TAR ha, in particolare, valorizzato due circostanze. In primo luogo, il ricorrente era stato destinatario, nel 2025, di un foglio di via obbligatorio in quanto ritenuto dedito alla commissione di reati, provvedimento che non era stato impugnato dall’interessato, acquisendo così carattere definitivo. In secondo luogo, lo stesso era stato successivamente tratto in arresto per il reato di furto aggravato.
Con riferimento a tale ultimo episodio, il Tribunale ha precisato che il proscioglimento emesso dal giudice penale, per estinzione del reato conseguente all’esito positivo delle condotte riparatorie, non implicava affatto l’insussistenza del fatto contestato. Tale modalità di definizione del procedimento penale, infatti, presuppone l’avvenuta commissione del fatto e la positiva riparazione delle sue conseguenze, non un accertamento di innocenza. Di conseguenza, l’autorità amministrativa poteva legittimamente tenere conto di quell’episodio nella propria valutazione discrezionale.
Alla luce di tali elementi, l’ordinanza cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto il provvedimento impugnato legittimo e proporzionato, considerando il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e l’interesse del privato al rinnovo del titolo. Ha inoltre osservato come l’istanza cautelare fosse priva di utilità concreta, considerato l’avvenuto rimpatrio dell’interessato. Il ricorrente è stato, infine, condannato al pagamento delle spese di lite della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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