Inerzia del Ministero sulla carta docente è inottemperanza (TAR Lazio n. 7677 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. L’inerzia protratta oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, integra gli estremi dell’inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro – la declaratoria del diritto all’accredito sulla carta docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi € 2.000,00. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, ritualmente notificata, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, determinando la necessità per la ricorrente di agire in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
La ricorrente chiedeva quindi la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, oltre alla condanna al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si costituiva con formula di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sussistendo la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha rilevato che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata.
La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), e dell’art. 112, comma 1, c.p.a., citando, tra gli altri, Corte cost. n. 419 del 1995 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 10 aprile 2012. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della presente pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente entro 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
La domanda di condanna alle penalità di mora è stata invece rigettata, non sussistendone allo stato i presupposti, con possibilità di riproposizione in caso di perdurante inottemperanza. Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, evidenziando la criticità sistemica dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione nel corrispondere il bonus docente, e ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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