Insussistenza dei presupposti per l’ordinanza sindacale contingibile e urgente di sospensione di un impianto BESS autorizzato a livello statale (TAR Sardegna n. 90 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 non può essere utilizzata per sospendere gli effetti di un titolo autorizzatorio rilasciato dallo Stato all’esito di un procedimento cui l’Ente locale abbia partecipato senza sollevare osservazioni, né per sindacare scelte già compiute in quella sede. Essa presuppone, a pena di nullità per carenza di istruttoria e di motivazione, la sussistenza di un pericolo concreto e attuale per l’incolumità pubblica, ancorato a riscontri tecnico-scientifici puntuali, e non già mere prospettazioni di possibili ricadute, prive dell’indicazione delle cause, degli effetti attesi e dei soggetti potenzialmente esposti.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la realizzazione di un impianto BESS di potenza pari a 72 MW nel Comune di Mogorella, impugnava l’ordinanza sindacale n. 16 del 16 dicembre 2025. Con tale atto, qualificato come provvedimento contingibile e urgente per la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini, il Sindaco aveva disposto la sospensione immediata degli effetti del decreto autorizzatorio statale, fino alla redazione da parte della ASL di Oristano di una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) cumulativa di tutti i progetti indicati nell’ordinanza medesima. La società chiedeva l’annullamento dell’atto e la sospensione cautelare dei suoi effetti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito dal necessario fumus boni iuris, accogliendo l’istanza di sospensione. Un primo profilo di fondatezza è stato individuato nella circostanza che il Comune resistente, pur avendo partecipato al procedimento autorizzatorio conclusosi con il rilascio del titolo da parte del Ministero, non aveva in quella sede rappresentato le criticità successivamente poste a fondamento del provvedimento impugnato. Tale comportamento è stato valutato dal Collegio come sintomo dell’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che l’ordinanza gravata non individuava in modo puntuale alcuna situazione di pericolo concreto e attuale per la salute pubblica, limitandosi a prospettare in termini meramente ipotetici possibili ricadute, senza specificare le relative cause, gli effetti attesi e i soggetti potenzialmente esposti. Sotto il profilo istruttorio, è emersa una carenza assoluta, non essendo stati richiamati né acquisiti accertamenti tecnico-scientifici idonei a delineare un effettivo rischio per la salute umana. L’assenza di tali riscontri rende lo strumento della ordinanza contingibile e urgente privo del suo presupposto fondamentale.
Da ultimo, il Collegio ha escluso la sussistenza di una situazione di contingibilità e urgenza tale da giustificare l’adozione del potere extra ordinem, considerato che il progetto era stato solo di recente autorizzato nell’ambito del procedimento statale, all’esito del quale il Comune aveva avuto modo di far valere le proprie ragioni. Sulla base di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata accolta e l’efficacia del provvedimento impugnato è stata sospesa, con fissazione della trattazione del merito nel corso dell’anno 2026 e compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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