Carta docente non erogata: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 762 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando il provvedimento da eseguire sia passato in giudicato, sia stato notificato al debitore e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Ai fini dell’esecuzione, titolo esecutivo è, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza munita di attestazione di conformità. L’Amministrazione che non provi l’avvenuta integrale esecuzione del disposto giudiziale è tenuta ad adempiere nel termine assegnato, con nomina contestuale di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non è dovuta quando l’esiguità del debito renda la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva adito il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica (c.d. Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con sentenza n. 634/2024 il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo l’importo di € 500,00 annui per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ponendo le spese a carico della parte soccombente.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 27 marzo 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 21 luglio 2025. Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione risulta passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 21 luglio 2025. La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’Amministrazione il 27 marzo 2024; alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.

Il Collegio richiama il principio secondo cui è titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità, citando sul punto Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309. Su tale base, l’assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto giudiziale determina l’accoglimento del ricorso.

Ne consegue l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di erogare alla ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 2.000,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza diretta del creditore, decorso il termine assegnato, provvedendo entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico. Il Collegio esclude che al Commissario spetti alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica.

Non è accolta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.: l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri, con rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente e a carico del Ministero, somme da corrispondersi direttamente al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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