Ottemperanza per Carta docente: ordine di pagamento e commissario ad acta (TAR Lazio n. 7673 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che riconosca al docente il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato. Il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di adempiere entro un termine assegnato e, in caso di persistente inerzia, nomina fin da ora un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva l’ottemperanza alla sentenza n. 613/2025 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute oltre interessi.
Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento nel termine di legge. La ricorrente agiva quindi in ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione coattiva della sentenza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto la domanda, ritenendo sussistenti i presupposti per l’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario è stata qualificata come titolo esecutivo ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione, senza che quest’ultima avesse provveduto all’adempimento.
La decisione richiama il rispetto del termine dilatorio previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, il cui decorso risultava comprovato dagli atti. L’inottemperanza, ha osservato il Collegio, risulta per tabulas, essendo rimasta del tutto inerte l’Amministrazione intimata.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha altresì nominato fin da ora, per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in favore della ricorrente e distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, disponendo la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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