Conflitto d’interessi e superamento pagine offerta: non integrano cause di esclusione automatica (TAR Lazio n. 7477 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La situazione di conflitto d’interessi rilevante ai fini dell’esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, è soltanto quella contemplata dall’art. 16 del medesimo decreto, riferita ai soggetti che intervengono nella procedura con compiti funzionali implicanti l’esercizio della funzione amministrativa e che versino in una condizione di interesse personale, diretto o indiretto, suscettibile di essere percepita come minaccia alla loro imparzialità. Non integra tale fattispecie la mera indicazione, nell’offerta tecnica, di professionisti che operano anche per l’ente di certificazione della stazione appaltante, trattandosi di situazione afferente al processo di certificazione e non alla fase di aggiudicazione o esecuzione dell’appalto. La prescrizione della lex specialis che fissi il limite dimensionale della relazione illustrativa non può essere qualificata come clausola escludente in assenza di espressa comminatoria di esclusione, prevalendo il principio del favor partecipationis e la tassatività delle cause di esclusione.
Il Fatto
La società ricorrente, già aggiudicataria uscente del servizio di consulenza specialistica di supporto al sistema di qualità, ha partecipato alla procedura negoziata indetta dalla stazione appaltante sulla piattaforma telematica regionale, da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. All’esito della valutazione delle offerte, la Commissione ha attribuito all’odierna ricorrente un punteggio tecnico superiore a quello dell’aggiudicataria, ma un punteggio economico inferiore, sicché l’aggiudicazione è stata disposta in favore del raggruppamento controinteressato.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo, da un lato, che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per la presenza, nell’offerta tecnica, di figure professionali in conflitto d’interessi in quanto operanti anche per l’ente di certificazione dei sistemi di qualità della stazione appaltante; dall’altro, che la relazione illustrativa avrebbe superato il limite dimensionale di venti facciate previsto dal disciplinare di gara. Con successivi motivi aggiunti, ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Quanto al primo profilo, ha rilevato che la causa di esclusione di cui all’art. 95, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, per situazioni di conflitto d’interessi non diversamente risolvibili, opera con riferimento alle ipotesi tipizzate dall’art. 16 del medesimo decreto, il quale si rivolge ai soggetti che intervengono nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dell’appalto con compiti funzionali, ossia con compiti implicanti l’esercizio della funzione amministrativa.
La Corte ha chiarito che la disciplina del conflitto d’interessi mira a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, evitando che il personale della stazione appaltante, gravato da obblighi di comunicazione e astensione, versi in situazioni che possano minare la fiducia nell’indipendenza dell’Amministrazione. Nel caso di specie, invece, il dedotto conflitto concerneva la condizione di due professionisti indicati nell’offerta come esperti utilizzabili in fase esecutiva, i quali operavano anche per l’ente di certificazione della stazione appaltante: una situazione che, al più, avrebbe potuto integrare una violazione della normativa internazionale ISO/IEC 17021-1 in materia di indipendenza degli organismi di certificazione, ma non certo una causa di esclusione dalla gara, non essendo configurabile alcuna delle ipotesi di cui all’art. 16 citato.
In relazione al secondo motivo, il Collegio ha richiamato il principio, da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato, secondo cui le prescrizioni della lex specialis che disciplinano le modalità di confezionamento dell’offerta non possono essere qualificate come clausole escludenti se non recano espressa comminatoria di esclusione e non si presentano come requisiti minimi dell’offerta. Il disciplinare di gara, pur fissando il limite delle venti facciate per la relazione illustrativa, non ne comminava la sanzione dell’esclusione; né la ricorrente aveva fornito la prova del reale effetto distorsivo o migliorativo derivante dal superamento dimensionale, tanto più che il punteggio è assegnato sulla base di criteri e sub-criteri definiti dalla normativa di gara e che la stessa ricorrente aveva ottenuto un punteggio tecnico superiore a quello dell’aggiudicataria.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, unitamente ai motivi aggiunti, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione e della controinteressata.
Nota della Redazione
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