Giudizio di ottemperanza e potere-dovere del commissario ad acta (TAR Campania n. 8301 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., il commissario ad acta è ausiliario del giudice e il suo munus è intrinsecamente obbligatorio: esso non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con onere di presentazione della parcella a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. In caso di inottemperanza dell’amministrazione si applica la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8377/2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con il beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 18.12.2024 e non è stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 14.07.2025. Poiché il Ministero ha persistito nell’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione, la fissazione di un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è stato pertanto accolto.

Il TAR ha ordinato all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Sul piano del munus di ausiliario, il Collegio ha precisato che esso deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Quanto al compenso, la sua determinazione e liquidazione sono state rinviate a successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con rinvio, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro 3.12.1991, n. 75, e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del medesimo d.P.R. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.

È stata inoltre disposta, a carico dell’amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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