Il condono parziale non impedisce la successiva valutazione delle opere escluse (TAR Abruzzo n. 394 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che definisce solo parzialmente una domanda di condono edilizio, pronunciandosi esclusivamente su alcune delle opere oggetto dell’istanza, non consuma il potere dell’amministrazione di esaminare e decidere anche sulle restanti opere, concludendo il procedimento originariamente instaurato. Tale successivo provvedimento non costituisce riesame in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, né è soggetto al relativo termine di decadenza. In materia di condono edilizio, il superamento del limite volumetrico di 750 mc previsto dall’art. 39 della l. n. 724/1994 costituisce autonomo e sufficiente motivo di diniego. La stabilità dell’opera, rilevante ai fini della necessità del titolo abilitativo, va intesa in senso funzionale, come idoneità a un uso permanente anche se periodico, non già in senso meramente strutturale.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di terreni occupati da un campeggio, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva respinto la domanda di condono edilizio presentata nel 1994 per settantaquattro manufatti in legno, definiti “chalet”, destinati a uso ricettivo. Il diniego si fondava su due distinte ragioni: il superamento del limite dei 750 mc per richiesta di sanatoria e la mancata integrazione documentale volta ad accertare la compatibilità con i vincoli di inedificabilità assoluta relativi a un fiume e a una strada. La ricorrente deduceva, tra l’altro, che il Comune aveva già definito il procedimento di condono con un provvedimento del 2014, che aveva escluso la necessità di titolo abilitativo per tali opere, e che il nuovo diniego costituiva un illegittimo esercizio del potere di autotutela, ormai decaduto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ritenendola fondata ma assorbita dall’infondatezza del ricorso nel merito.
Quanto al merito, il Collegio ha escluso che il provvedimento del 2014 avesse già valutato la sanabilità dei settantaquattro chalet. Dalla lettura del provvedimento emerge chiaramente che le opere esaminate erano “gabbiotti e tettoie in legno e ferro completamente smontabili”, accessori alle roulottes, di natura e consistenza del tutto diverse dagli chalet, dotati di impianti idrici, fognari ed elettrici e presenti da quasi trent’anni. Il provvedimento del 2014 aveva quindi un contenuto parziale, che lasciava impregiudicata la questione della sanabilità degli chalet. Il successivo provvedimento impugnato non costituiva pertanto un riesame in autotutela, ma la conclusione del procedimento originariamente instaurato, in coerenza con il principio di inesauribilità del potere.
Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante la censura relativa all’adozione di due comunicazioni di avvio del procedimento con il medesimo numero di protocollo, trattandosi di un vizio meramente formale che, ai sensi dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990, non ha effetti invalidanti sul provvedimento conclusivo, adottato nell’esercizio di potere vincolato.
Quanto alla questione della legittimazione degli chalet tramite SCIA, il TAR ha rilevato che la stessa era già stata respinta nei precedenti giudizi ed era coperta da giudicato.
Infine, il Collegio ha respinto la censura relativa al superamento del limite di 750 mc, osservando che la descrizione degli chalet, non contestata dalla ricorrente, ne evidenzia la dotazione di tutti gli impianti necessari all’uso residenziale, senza limiti temporali di utilizzo. Tali opere, pertanto, presentano il requisito della stabilità in senso funzionale, come idoneità a un uso permanente anche se periodico, e non possono essere qualificate come strutture mobili prive di volumetria. I maggiori indici volumetrici assentibili in astratto per insediamenti turistici conformi al regime urbanistico non giustificano alcuna deroga alla disciplina eccezionale in materia di condono degli abusi edilizi.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.