La campionatura ha funzione dimostrativa e non integra l’offerta tecnica: l’esclusione per il mancato superamento dei test è illegittima se è possibile il soccorso istruttorio (TAR Puglia n. 285 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La campionatura richiesta dalla stazione appaltante in sede di gara assolve a una funzione meramente dimostrativa delle caratteristiche del prodotto offerto e non costituisce un elemento integrativo o sostitutivo della documentazione tecnica, né tantomeno un elemento costitutivo dell’offerta. Ne consegue che la riconfigurazione informatica del campione, consistente in un mero aggiornamento del firmware volto a consentire al dispositivo di esprimere le funzionalità già dichiarate nell’offerta tecnica, non integra una modifica dell’offerta. In tale contesto, la stazione appaltante, in ossequio al principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e al dovere di leale collaborazione, è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, a meno che non emergano elementi univoci circa l’incapacità dell’operatore economico di fornire il prodotto dichiarato.

Il Fatto

La società ricorrente, risultata prima in graduatoria provvisoria in una procedura per la fornitura di smart meter, veniva esclusa dalla gara a seguito del mancato superamento dei test pratici di trasmissione dati su alcuni dispositivi campione. L’Amministrazione, nel diniego di autotutela, sosteneva che i campioni costituissero elemento essenziale dell’offerta e che la loro riconfigurazione tardiva avrebbe determinato un’inammissibile modifica dell’offerta tecnica originaria. Avverso l’esclusione e gli atti connessi la società proponeva ricorso ex art. 60 cod. proc. amm., deducendo la violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 per l’omessa attivazione del soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto la domanda fondata. In primo luogo, ha chiarito che la campionatura ha natura meramente dimostrativa delle qualità del prodotto e non costituisce un elemento integrativo o sostitutivo della documentazione tecnica. Tale natura preclude alla stazione appaltante di considerare la campionatura come elemento costitutivo dell’offerta, con la conseguenza che il suo esito negativo non può determinare automaticamente l’esclusione.

Quanto all’assunto dell’Amministrazione sulla modifica dell’offerta, il Collegio lo ha ritenuto destituito di fondamento. Le qualità prestazionali del dispositivo erano già state dichiarate nell’offerta tecnica e non risultavano mutate rispetto ai prodotti in visione. Le anomalie riscontrate nei test dipendevano da un errato setting informatico, che non incideva sulla qualità e sulle caratteristiche dell’offerta, e l’intervento richiesto si traduceva in un mero aggiornamento del firmware per consentire al dispositivo di esprimere funzionalità già promesse, senza alterarne la consistenza tecnologica.

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Il Tribunale ha infine rilevato che, nel peculiare contesto in esame, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, consentendo una nuova configurazione dei dispositivi o la trasmissione di nuovi campioni. L’esclusione formalistica è stata giudicata sproporzionata non solo verso l’operatore economico, ma anche rispetto all’interesse pubblico diretto a ottenere il miglior prodotto sul mercato, massimizzando il risparmio di spesa e di tempo. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’esclusione e degli atti conseguenti e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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