Conferimento uffici direttivi giudicanti: il rilievo solo tendenziale degli indicatori attitudinali (TAR Lazio n. 7396 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel conferimento degli uffici direttivi giudicanti di grandi dimensioni, l’ordine di elencazione degli indicatori attitudinali di cui all’art. 18, comma 2, del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria ha valore solo tendenziale e non integra un criterio rigido e gerarchico che imponga la prevalenza automatica del candidato in possesso dell’indicatore di cui alla lett. a) (esperienza direttiva in uffici di primo grado di grandi dimensioni nelle medesime funzioni). Il CSM, all’esito di una valutazione complessiva e unitaria dell’intero percorso professionale, può legittimamente preferire un candidato che vanti esperienze riconducibili alla successiva lett. c), anche integrate dagli incarichi fuori ruolo di cui all’art. 29, comma 5, ove detti incarichi risultino in concreto pregnanti e rivelino una più marcata attitudine direttiva. In tal caso, la scelta deve essere sorretta da motivazione adeguata che dia conto delle ragioni di prevalenza. La differenza di durata delle esperienze giudicanti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, assume valenza selettiva solo se superiore a sei anni e se l’esperienza minore non raggiunge i diciotto anni.
Il Fatto
Un magistrato ordinario impugnava la delibera con cui il Plenum del CSM aveva conferito l’ufficio apicale di Presidente del Tribunale di Roma a un altro magistrato, deducendo la violazione dei criteri del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. Il ricorrente sosteneva di poter vantare, in via esclusiva, l’indicatore attitudinale principale di cui alla lett. a) dell’art. 18, comma 2, per l’esperienza direttiva maturata quale Presidente di un tribunale di grandi dimensioni, nonché una maggiore durata delle funzioni giudicanti e una pluralità di indicatori a proprio favore. Chiedeva, in via subordinata, l’annullamento del Testo Unico per la parte in cui, a suo dire, avrebbe lasciato il CSM privo di criteri preferenziali vincolanti.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto escluso la violazione dell’art. 10 del Testo Unico, rilevando come la norma riguardi le componenti del giudizio attitudinale e non il parametro del merito, correttamente valutato sulla scorta dei pareri di professionalità. Ha poi chiarito che la differenza di oltre sei anni nelle esperienze giudicanti — quasi sette anni — non poteva assumere valenza selettiva, poiché l’art. 18, comma 1 richiede, quale condizione concorrente, che l’esperienza di durata minore sia inferiore ai diciotto anni, soglia ampiamente superata dal nominato.
La decisione si concentra quindi sul profilo centrale: la valorizzazione, sul piano attitudinale primario, degli incarichi fuori ruolo svolti dal controinteressato. Il Collegio ricorda che l’art. 29, comma 5, del Testo Unico eleva specifici incarichi — tra cui Direttore generale del Ministero della giustizia e componente del CSM — a ulteriore indicatore attitudinale principale, che concorre a integrare le esperienze di cui alla lett. c) dell’art. 18. La loro durata quadriennale e la natura dirigenziale o ordinamentale degli stessi ne giustificano la valutazione in tale sede.
Quanto all’ordine degli indicatori, il TAR afferma che l’elenco dell’art. 18, comma 2 non può essere interpretato come rigido e gerarchico. Il carattere tendenziale della preferenza è confermato dalla Relazione introduttiva al Testo Unico, che impone una valutazione globale delle esperienze, considerando durata, dimensioni delle strutture e possesso di più indicatori. Ne deriva che un candidato che vanti solo esperienze subvalenti può prevalere su chi possiede l’indicatore di cui alla lett. a), purché il CSM motivi adeguatamente la maggiore attitudine direttiva desumibile dai connotati concreti delle esperienze valorizzate.
Nel caso di specie, la motivazione della delibera risulta congrua: il CSM ha considerato l’esperienza direttiva del ricorrente non giunta a compimento nell’ottennio richiesto dall’art. 12, comma 2, la durata inferiore della sua esperienza semidirettiva rispetto a quella del nominato e le notevoli competenze gestionali e organizzative acquisite da quest’ultimo negli incarichi ministeriali e consiliari. Il giudizio di equivalenza sul parametro di cui alla lett. f) non è risultato né illogico né travisato, attesa la sostanziale varietà delle materie trattate da entrambi i candidati.
La scelta del CSM, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, qui non riscontrata. La natura tendenziale dell’ordine degli indicatori non configura un affrancamento dal regime autolimitativo né esclude il sindacato giurisdizionale, rappresentando piuttosto un non irragionevole punto di equilibrio tra discrezionalità e autovincolo.
Nota della Redazione
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