Inammissibile il ricorso avverso il silenzio su istanza di variante urbanistica (TAR Lazio n. 894 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile quando l’istanza del privato abbia ad oggetto l’adozione o la modifica di un atto di pianificazione urbanistica, qualificabile come atto amministrativo generale rimesso alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione. In tal caso non è configurabile in capo al richiedente una posizione giuridica differenziata e qualificata tale da imporre all’ente l’avvio o la conclusione del procedimento pianificatorio su impulso di parte. L’assenza di un obbligo di provvedere integra il difetto di una condizione dell’azione, ravvisabile nella possibilità giuridica che la posizione soggettiva fatta valere trovi tutela nell’ordinamento sostanziale. Il silenzio serbato dall’Amministrazione, in presenza di un previgente assetto pianificatorio, costituisce espressione della volontà di non modificare le proprie scelte e non integra inerzia antidoverosa.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare a destinazione industriale sito nell’area del Consorzio Industriale del Lazio, aveva chiesto al Comune di Formia di attivare il procedimento volto all’adozione della delibera consiliare di cui alla l. r. Lazio n. 7/2017, come modificata dalla l. r. Lazio n. 12/2025, necessaria per consentire il mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale dell’area e, quindi, l’innesco del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di una media struttura di vendita.
Avverso il silenzio serbato dall’ente sull’istanza del 16 settembre 2025, la società aveva agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Il Comune si era costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di istanza volta all’adozione di una variante allo strumento pianificatorio dal contenuto latamente discrezionale, e l’infondatezza nel merito, avendo l’ente già disciplinato l’ambito richiesto. Nel giudizio si era costituito anche il Consorzio Industriale del Lazio con atto di puro stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di inammissibilità, ricostruendo la cornice normativa regionale. L’art. 4 della l. r. Lazio n. 7/2017, nel testo novellato, attribuisce ai Comuni la facoltà, entro il 31 dicembre 2025, di prevedere o escludere l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso, mediante delibera consiliare adottata con le procedure e gli effetti previsti per gli strumenti urbanistici attuativi.
Il Collegio ha evidenziato il carattere pianificatorio sia nella forma sia nel contenuto dell’atto richiesto, nonché l’ampia discrezionalità che lo connota sia nell’an sia nel quomodo, desumibile dalla stessa littera legis che utilizza il verbo “possono”. Ha quindi aderito al consolidato orientamento secondo cui il rimedio avverso il silenzio è circoscritto all’attività provvedimentale in senso stretto e non trova applicazione per gli atti amministrativi generali, quali quelli di pianificazione, rispetto ai quali non è configurabile un interesse qualificato del privato tale da rivendicare un obbligo dell’ente di procedere.
Nel caso di specie, il Comune aveva già esercitato il proprio potere pianificatorio in materia di rigenerazione urbana con la deliberazione consiliare n. 84 del 27 dicembre 2023. La richiesta della ricorrente si traduceva pertanto nella pretesa di ottenere una modifica delle scelte generali per soddisfare l’interesse del singolo operatore, evenienza per cui non è riconosciuto al privato alcun potere vincolante di iniziativa pianificatoria, né tanto meno un diritto all’accoglimento delle richieste di variante.
Il TAR ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente non rilevante, atteso l’esito inammissibile del gravame. Ha, infine, precisato per completezza che, ove il ricorso fosse stato ammissibile, sarebbe risultato infondato, non potendosi qualificare come inerte il comportamento del Comune, avendo l’ente già esercitato la propria discrezionalità pianificatoria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.