Errore ostativo nel concorso notarile e autonomia del giudizio di non idoneità (TAR Lazio n. 7397 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per la nomina a notaio, la dichiarazione di non idoneità del candidato all’esito delle prove scritte è legittimamente fondata quando dagli elaborati emergano nullità o gravi insufficienze (c.d. errori ostativi) ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006. La presenza di tali errori, ancorché riscontrata in un solo elaborato, rende superfluo l’esame delle ulteriori censure concernenti profili di insufficienza non ostativa, in quanto non potrebbe comunque derivarne la rivalutazione degli elaborati ai fini dell’ammissione alla prova orale. Il giudizio della commissione esaminatrice costituisce valutazione unitaria, condizionata dalla completezza e dalla logica interna dei singoli elaborati, sicché la disparità di trattamento è configurabile solo mediante raffronto complessivo degli stessi, mentre un eventuale giudizio favorevole reso a un altro candidato non sana gli errori in cui sia incorso il ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022, sostenendo le prove scritte. La commissione esaminatrice giudicava il candidato “non idoneo”, riscontrando una pluralità di errori in tutti e tre gli elaborati e, in particolare, tre profili di nullità o grave insufficienza nell’elaborato di diritto commerciale. Avverso l’esito negativo il candidato proponeva ricorso, deducendo travisamenti fattuali e valutativi nella correzione e, con motivi aggiunti, impugnava la graduatoria finale dei vincitori per invalidità derivata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale premette che il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato mediante formulazioni standard, allo scopo di snellire il lavoro della commissione e rendere omogenea l’applicazione dei criteri prestabiliti. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la commissione non aveva ritenuto sufficienti i primi due elaborati, ma aveva giudicato insufficienti tutti e tre i compiti, individuando nell’elaborato di diritto commerciale tre errori ostativi: la mancata indicazione del luogo dell’assemblea nel verbale, la mancata previsione della modifica statutaria prima dell’emissione di titoli di debito e la mancata definizione delle condizioni per la valida riunione del consiglio di amministrazione in assenza di convocazione formale.

Quanto alla modifica dello statuto sociale, la Corte rileva che la traccia richiedeva inequivocabilmente di prevedere tale modifica e la conseguente delibera di emissione dei titoli di debito. La soluzione del candidato, che aveva presupposto la clausola già introdotta, non rispondeva alla consegna e costituiva ragionevolmente un errore grave. Con riguardo alla clausola sulla riunione del consiglio di amministrazione in assenza di convocazione, il Tribunale osserva che il rilievo della commissione non concerneva la legittimità della previsione statutaria in sé, ma l’assenza di indicazione delle condizioni al ricorrere delle quali la valida costituzione potesse avvenire, non essendo sufficiente la mera clausola riproduttiva senza specificazione dei principi di buona fede e correttezza e delle maggioranze richieste.

La censura di disparità di trattamento, riferita al diverso esito conseguito da altro candidato autore di una clausola analoga, è respinta sulla base del principio per cui il giudizio concorsuale costituisce valutazione unitaria dell’intero percorso logico-giuridico di ciascun candidato, sicché un eventuale trattamento favorevole verso altri non può estendersi al ricorrente in ossequio al principio di legalità dell’azione amministrativa. La presenza dei due errori ostativi è di per sé sufficiente a rendere gravemente insufficiente l’elaborato, residuando l’esame degli ulteriori motivi di censura meramente superfluo. Il Tribunale, per completezza, verifica nondimeno la non irragionevolezza dei giudizi negativi sui restanti elaborati e rigetta il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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