Accolta l’ottemperanza per la carta del docente: il TAR ordina al Ministero il pagamento (TAR Lombardia n. 3242 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un titolo esecutivo giudiziale che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente non richiede una nuova cognizione sul merito, essendo sufficiente la verifica dell’incontestato an e quantum del credito. L’ordine di ottemperanza impartito al Ministero deve essere assistito dalla nomina di un commissario ad acta, il quale è legittimato a provvedere in via sostitutiva decorso infruttuosamente il termine assegnato, senza che per tale attività sia dovuto alcun compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in misura ridotta per la serialità del contenzioso sulla predetta materia, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un valore di € 500,00 per ciascun anno. Non avendo ricevuto esecuzione spontanea dal Ministero, la docente agiva davanti al TAR Lombardia con il ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina fin d’ora di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha verificato preliminarmente la regolarità formale del ricorso, riscontrando la produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare, l’attestazione del suo passaggio in giudicato e la prova della notifica del titolo esecutivo, avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Sul piano sostanziale, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, mentre la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Pertanto, essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato.
Conseguentemente, il TAR ha ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato rilasciando la carta elettronica del docente e accreditando la somma complessiva di € 2.500,00 entro il termine di novanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Il Collegio ha, infine, condannato il Ministero alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00, tenuto conto della natura seriale del contenzioso in materia di “carta del docente” e dell’assenza di profili di complessità (cfr. sul punto Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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