Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 6987 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente all’udienza di definizione del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il Collegio debba esaminare il merito delle censure proposte. La definizione in rito del giudizio per tale ragione costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della commercializzazione di dispositivi medici, ha impugnato una serie di atti, tra cui il Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 riguardante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni dal 2015 al 2018, le linee guida ministeriali per il ripiano, le circolari interministeriali in materia di fatturazione elettronica e l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019.
Il ricorso era diretto, in particolare, avverso la determinazione direttoriale del 14 dicembre 2022 della Regione Umbria e gli atti delle Aziende del Servizio sanitario regionale, con cui era stato richiesto alle imprese del settore il ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018. La società aveva inoltre avanzato istanza di remissione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea delle questioni di legittimità e di compatibilità euromitaria della disciplina applicata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, ha rilevato che la parte ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, come riportato a verbale. Tale dichiarazione, espressione del potere dispositivo della parte sul giudizio, ha comportato la cessazione della necessità di provvedere sul merito delle censure.
Il Collegio ha pertanto ritenuto che non residuasse altra possibilità se non quella di dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina la definizione del giudizio quando, nel corso del processo, sopravvenga una causa che fa venir meno l’interesse alla decisione.
La pronuncia in rito ha determinato il venir meno della necessità di esaminare le questioni pregiudiziali — costituzionali ed euromitarie — sollevate dalla ricorrente, la cui rilevanza era condizionata alla persistenza dell’interesse al ricorso. Il Tribunale non si è quindi pronunciato sulla fondatezza delle censure, né sulla sussistenza dei presupposti per la rimessione degli atti alle giurisdizioni superiori.
Quanto alle spese di lite, la loro compensazione è stata disposta in ragione, primariamente, della definizione in rito del giudizio, che ha reso non necessario l’esame del merito. La circostanza che la cessazione della materia del contendere sia sopravvenuta in un momento successivo alla proposizione del ricorso ha integrato i giustificati motivi richiesti dalla legge per derogare al principio di soccombenza, evitando di porre a carico di alcuna delle parti gli oneri processuali.
Nota della Redazione
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