Ottemperanza al giudicato: onere probatorio sull’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 501 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente è tenuto a provare soltanto il fatto costitutivo del proprio diritto, identificato nella decisione del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Grava invece sull’amministrazione, per effetto dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di esecuzione. In mancanza di una valida giustificazione dell’inadempimento e di contestazione della documentazione prodotta, il ricorso è fondato e va accolto. La sussistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato comprende anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e di registrazione, mentre non sono dovute le eventuali spese di precetto. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato va nominato fin d’ora il commissario ad acta, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 711/2025 del 14.02.2025, ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per i periodi indicati in motivazione e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della relativa somma, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
Il titolo esecutivo è stato notificato all’Amministrazione in data 2.05.2025 ed è passato in giudicato. Poiché il Ministero non ha ottemperato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inattività, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto formale, senza contestare la documentazione della controparte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Su queste premesse processuali si fonda l’ammissibilità della domanda.
Sul piano sostanziale il Tribunale ha applicato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente ha assolto il proprio onere dimostrando il fatto costitutivo, cioè l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo lo schema dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Su questa base l’onere si è spostato sull’Amministrazione.
Il Ministero non ha però dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento, né ha contestato la documentazione prodotta. Ne deriva la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato in favore della ricorrente, detratte le somme eventualmente già versate dopo l’emissione del titolo o dopo la proposizione del ricorso, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
L’obbligo di esecuzione è stato affermato anche per le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega. Al commissario non spetta alcun compenso, perché si tratta di dirigente del medesimo Ministero e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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