Concorso pubblico e decadenza: la conoscenza degli atti dalla produzione in giudizio (TAR Lazio n. 6994 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È irricevibile, per intervenuta decadenza, il ricorso per motivi aggiunti notificato oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 41 cod. proc. amm., allorché gli atti endoprocedimentali lesivi (quali il verbale di prova e la scheda di valutazione) siano stati depositati in giudizio dalla pubblica amministrazione, integrando tale deposito piena conoscenza del loro contenuto ai fini della decorrenza del termine. È altresì inammissibile il ricorso principale proposto “al buio” (cd. impugnazione “in incertam rem”), che non formuli alcuna censura specifica avverso il provvedimento di esclusione dal concorso. L’istanza di rinvio della discussione non può essere accolta fuori dai casi tassativi, non sussistendo un diritto delle parti al differimento.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco, indetto con bando pubblicato il 19 luglio 2022. All’esito della prova d’esame del 14 novembre 2022, la ricorrente veniva dichiarata non idonea, avendo sottoscritto la relativa scheda di valutazione “per presa visione esito prova non superata”.
Avverso la comunicazione di inidoneità, conosciuta tramite l’area personale, la candidata proponeva ricorso, impugnando “al buio” l’esclusione. Successivamente, dopo il deposito in giudizio, da parte dell’Amministrazione, del verbale di prova e della scheda di valutazione, la stessa proponeva motivi aggiunti, avverso tali atti e avverso la graduatoria finale, notificandoli in data 10 maggio 2023.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto disatteso l’istanza di rinvio, rilevando come l’interesse alla decisione dovesse essere verificato in vista della trattazione del merito e come l’incertezza della difesa non ostacolasse il sindacato di legittimità. Richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e la giurisprudenza del C.G.A.R.S. n. 153 del 2022, il Collegio ha escluso che esista un diritto delle parti al rinvio fuori dai casi tassativi.
Nel merito, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, in quanto la ricorrente non aveva formulato alcuna censura specifica avverso il provvedimento di esclusione, limitandosi a una impugnazione “al buio”. Tale modalità di proposizione del ricorso, volta a contestare l’atto senza conoscerne le ragioni, è stata ritenuta non idonea ad instaurare un valido sindacato di legittimità.
Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ne ha dichiarato la irricevibilità per intervenuta decadenza. Il termine di sessanta giorni per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm., decorre dalla piena conoscenza dell’atto. Nel caso di specie, la scheda di valutazione era stata sottoscritta dalla ricorrente per presa visione dell’esito negativo, e sia il verbale sia la scheda erano stati depositati in giudizio dall’Amministrazione in data 3 marzo 2023. La notifica dei motivi aggiunti, avvenuta il 10 maggio 2023, risultava pertanto ben oltre il termine decadenziale, che era già maturato a prescindere dalla conoscenza diretta che la candidata aveva del contenuto lesivo degli atti.
In ragione della definizione in rito della controversia, il Collegio ha compensato le spese di lite.
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Nota della Redazione
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