Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalle parti (TAR Lazio n. 6779 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., presuppone l’assenza di interesse alla decisione nel merito, manifestata dalla parte ricorrente o comunque risultante dagli atti di causa. In tali ipotesi, il giudice amministrativo, senza entrare nel merito delle censure dedotte, dichiara l’improcedibilità del ricorso, con possibilità di compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale del Municipio Roma III con cui era stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande avviata con SCIA di subingresso, nonché l’ordine di rimozione delle opere abusive, con conseguente richiesta di annullamento previa sospensiva.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione resistente eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse, documentando la cessazione dell’attività commerciale a far data dal 9 febbraio 2024, a seguito della presentazione di nuova SCIA da parte di altro soggetto. In prossimità dell’udienza di discussione, la stessa amministrazione depositava la nota del Gruppo di Polizia Locale attestante la rimozione spontanea dell’opera, mentre la società ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo una pronuncia in conformità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, valutati gli atti di causa, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in ragione della manifestata assenza di interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito del gravame.
La pronuncia si fonda sul rilievo che l’interesse processuale deve permanere fino alla decisione finale e che la sua sopravvenuta cessazione, determinata da circostanze oggettive o dalla stessa dichiarazione della parte, determina l’improcedibilità senza che il giudice debba esaminare il merito delle censure proposte.
Il Collegio ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, in considerazione delle peculiarità della vicenda e dell’esito del giudizio, nonché l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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