Militare alloggio di servizio danni da cose in custodia giurisdizione amministrativa esclusa (TAR Lazio n. 6783 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative agli alloggi di servizio dei dipendenti pubblici, pur rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando riguardano l’esercizio, anche mediato, di un potere amministrativo, restano devolute al giudice ordinario quando il danno sia lamentato come conseguenza di un mero comportamento materiale dell’Amministrazione, consistente nell’omessa custodia o vigilanza sulla cosa. In tal caso la domanda risarcitoria, fondata sugli artt. 2043 e 2051 c.c., concerne la lesione di diritti soggettivi e non di interessi legittimi, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Un ufficiale militare, assegnatario di un alloggio di servizio all’interno di una struttura militare, subiva un’aggressione notturna nella propria abitazione ad opera di ignoti. Dopo aver denunciato l’accaduto, il militare diffidava l’Amministrazione della Difesa chiedendo la messa in sicurezza dell’edificio e il risarcimento dei danni, contestando la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. per l’omessa vigilanza dell’area, l’inadeguatezza delle infrastrutture di accesso e la mancata segnalazione della pericolosità della zona. Non avendo ricevuto riscontro, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno. Il Ministero eccepiva, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia su diritti soggettivi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che il ricorso involge due domande distinte: l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza risarcitoria e la condanna al risarcimento dei danni. Entrambe, pur nella loro formulazione, presuppongono la lesione di un diritto soggettivo, atteso che il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e contesta l’omessa vigilanza dell’Amministrazione in qualità di custode dell’area. Non sussiste, pertanto, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Quanto alla prospettata giurisdizione esclusiva per le controversie relative agli alloggi di servizio dei dipendenti pubblici, il Collegio ne esclude l’operatività nel caso concreto. Tale giurisdizione postula pur sempre l’esercizio, anche solo mediato, di un potere amministrativo, come avviene per le determinazioni sul canone concessorio. Nella fattispecie, invece, i danni lamentati non derivano dall’esercizio di un potere né dalla struttura del rapporto concessorio, ma da un comportamento materiale dell’Amministrazione, quale l’omessa custodia e vigilanza della struttura. Il Tribunale richiama il costante orientamento per cui la giurisdizione esclusiva non copre i meri comportamenti materiali avulsi dall’esercizio del potere pubblico, essendo richiesto che l’Amministrazione agisca come autorità anche tramite moduli consensuali. Di conseguenza, la controversia riguarda la posizione di garanzia del proprietario della cosa in custodia e spetta alla cognizione del giudice ordinario. Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, declinata in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia