Licenziamento postumo non ostativo alla stabilizzazione se sanzione non tipica (TAR Abruzzo n. 523 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezionale efficacia postuma del licenziamento disciplinare ammessa dall’art. 55-bis, comma 9, d.lgs. n. 165/2001, che consente di irrogare la sanzione espulsiva anche dopo la cessazione del rapporto, va interpretata in senso restrittivo perché derogatoria. Essa opera solo quando l’infrazione contestata sia tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo e sanzionata in via automatica con il licenziamento; non si estende alle fattispecie aperte, affidate a clausole generali che collegano la misura più grave a un giudizio discrezionale di gravità. Il licenziamento postumo fondato su una clausola generale è quindi inefficace e non può giustificare l’esclusione del candidato da una procedura selettiva. Parimenti illegittima è l’esclusione basata su una valutazione del servizio parziale, riferita al solo ultimo anno anziché all’intero periodo richiesto dal bando.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato a una procedura di stabilizzazione bandita dalla Regione Abruzzo per quattro unità di personale non dirigenziale, riservata ai soggetti con almeno ventiquattro mesi di servizio a tempo determinato. La domanda è stata presentata nel gennaio 2025. Con determinazione del Servizio Organizzazione la candidata è stata esclusa per difetto dei requisiti di ammissione.
L’esclusione si fonda su due presupposti: un licenziamento con preavviso irrogato dall’Ufficio procedimenti disciplinari al termine di un precedente rapporto a termine, e una valutazione dirigenziale sull’attività lavorativa resa nel triennio 2022-2024. La ricorrente ha impugnato la determinazione davanti al TAR Abruzzo, deducendo violazione del bando e eccesso di potere. Ammessa con riserva, ha superato la prova selettiva nel corso del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissione con riserva. Secondo l’art. 8, comma 1, dell’avviso, i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successiva verifica dei requisiti, mentre il comma 4 dell’art. 2 consente l’esclusione in qualsiasi momento. La censura, pur fondata, sarebbe però ininfluente, perché la graduatoria è ormai formata e la ricorrente vi risulta iscritta: l’interesse si concentra perciò sui presupposti sostanziali dell’esclusione.
Quanto al primo presupposto, il licenziamento richiama sia ipotesi tipizzate, sanzionate automaticamente con l’espulsione, sia clausole generali che ammettono la misura più grave solo previa ponderazione di gravità. Il Collegio ritiene che l’art. 55-bis, comma 9, d.lgs. n. 165/2001, quale norma eccezionale, vada letto restrittivamente e limitato alle sole infrazioni giudicate ex ante dal legislatore o dal contratto collettivo come incompatibili con la prosecuzione del rapporto.
Diverso è il caso delle fattispecie aperte, che collegano la sanzione alla violazione degli obblighi del prestatore e consentono il licenziamento quale extrema ratio, secondo criteri di proporzionalità e gradualità. Ammettervi il licenziamento postumo dilaterebbe la portata della deroga fino a ricomprendervi ipotesi non tipiche, in contrasto con la natura eccezionale della norma.
L’addebito di insubordinazione non lieve e la necessità avvertita dall’organo disciplinare di valutare la sanzione in base alla gravità della condotta inducono a ritenere che il licenziamento esuli dalle fattispecie di espulsione automatica. Esso pertanto non poteva essere adottato dopo l’estinzione del procedimento disciplinare e non costituisce valido presupposto dell’esclusione.
Quanto al secondo presupposto, la relazione dirigenziale, pur riferita formalmente al periodo 2022-2025, valuta di fatto la sola attività dell’ultimo anno, laddove il bando richiede la valutazione positiva dell’intero servizio. La prestazione del biennio 2022-2023 era stata giudicata ottimo con formale atto di gestione. Ne deriva che la valutazione è parziale e non può fondare l’esclusione. Il ricorso è accolto, con annullamento della determinazione e condanna dell’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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