Il voto numerico è motivazione sufficiente nei concorsi pubblici, se i criteri sono predeterminati (TAR Lazio n. 12394 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle prove scritte nei concorsi pubblici può essere legittimamente espressa mediante il solo voto numerico, che costituisce forma sintetica ma sufficiente di esternazione del giudizio tecnico-discrezionale demandato alla commissione esaminatrice, senza necessità di ulteriori spiegazioni. Tale modalità soddisfa l’onere di motivazione di cui all’art. 3 legge n. 241/1990 e i principi dell’art. 97 Cost., a condizione che siano stati previamente determinati criteri di valutazione idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito. Il giudizio della commissione è espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per manifesta illogicità, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo valutatore. Il parere pro veritate è inidoneo a confutare il giudizio della commissione.
Il Fatto
La ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento di 146 magistrati tributari, aveva superato la prova preselettiva ma aveva ottenuto un giudizio di non idoneità nella prova scritta, consistita in due elaborati: il primo, in materia tributaria, valutato 21/30, e il secondo, vertente sul diritto civile, valutato 13/30. Il bando prevedeva il punteggio minimo di 18/30 per ciascun elaborato ai fini dell’ammissione alla prova orale.
La ricorrente impugnava la valutazione negativa deducendo la genericità dei criteri di idoneità, la contraddittorietà del giudizio rispetto alla qualità dell’elaborato, la disparità di trattamento con altro candidato valutato sufficiente e l’illegittimità della composizione della sottocommissione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la valutazione delle prove scritte può essere espressa con il solo voto numerico, senza necessità di glosse motivazionali. Tale forma di esternazione del giudizio è sufficiente, a condizione che la commissione abbia predeterminato criteri di valutazione che consentano di ricostruire l’iter logico seguito e fungano da parametro di riferimento per i candidati.
Nel caso di specie, i criteri fissati nella seduta del 4 giugno 2025 — correttezza formale, preparazione teorica, capacità di inquadramento sistematico e coerenza argomentativa — sono stati ritenuti tutt’altro che generici. La natura delle prove teorico-pratiche in materia giuridica non consente una predeterminazione rigida mediante griglie analitiche, rendendo inevitabile un margine di apprezzamento tecnico-discrezionale.
Il Collegio ha escluso che le doglianze della ricorrente potessero integrare i presupposti del sindacato giurisdizionale: la valutazione della commissione, espressione di discrezionalità tecnica, è censurabile solo per evidenti vizi logici, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento o rinnovare la correzione dell’elaborato. Il richiamo alla recente Cass. civ., Sez. Un., n. 19253 del 2024 ha rafforzato il principio per cui l’ordine di rinnovazione della correzione configura un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo.
La disparità di trattamento è stata esclusa, poiché ogni prova presenta una singolarità non comparabile e la mera produzione di un elaborato ritenuto sufficiente non comprova l’applicazione di criteri differenziati. Quanto alla composizione della sottocommissione, la Corte ha rilevato che l’art. 5, comma 3, del bando configura una mera facoltà di nomina dei supplenti, non un obbligo esclusivo, e che la sostituzione con componente effettivo già nominato era legittima ai sensi dell’art. 4-quater d.lgs. n. 545/1992.
Le contestazioni relative all’oscuramento delle firme e alla tardiva attestazione di assenza di conflitti di interessi sono state respinte per mancata dimostrazione di un concreto pregiudizio alle garanzie di imparzialità, trattandosi di irregolarità formali inidonee a inficiare la legittimità delle operazioni concorsuali. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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