Tetti spesa sanitaria regionale e clausole salvaguardia nei contratti con privati accreditati (TAR Sicilia n. 2449 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione degli aggregati provinciali di spesa per l’assistenza ospedaliera da privato costituisce espressione di programmazione finanziaria autoritativa della Regione, adottata entro le risorse disponibili e i vincoli del piano di rientro; essa è connotata da ampia discrezionalità e resta censurabile solo per macroscopica illogicità. Spetta alla sola Regione la determinazione del budget annuale complessivo della spesa sanitaria e la sua ripartizione tra le strutture, mentre alle Aziende Sanitarie Provinciali compete solo la negoziazione del valore massimo delle prestazioni erogabili. Un accordo bonario stipulato in precedenza tra struttura privata e ASP non vincola la Regione nella fissazione dell’aggregato provinciale, né su di esso il privato può fondare un affidamento qualificato. Sono legittime le clausole di salvaguardia inserite negli accordi contrattuali che impongono la rinuncia alle azioni di contenzioso, in quanto strumenti di deflazione e di funzione transattiva finalizzati alla tutela del diritto alla salute.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata che eroga prestazioni in favore del servizio sanitario regionale in forza di accordi contrattuali con l’ASP competente, ha impugnato il decreto assessoriale con cui la Regione ha determinato gli aggregati di spesa per l’assistenza ospedaliera da privato per l’anno 2024. Nel ricorso ha contestato il criterio di calcolo del budget, fondato sul rapporto fra il budget assegnato nell’anno precedente e i tetti provinciali, perché basato su dati risalenti e non aggiornati alle prestazioni effettivamente erogate.
La ricorrente ha inoltre dedotto l’illegittimità delle clausole di salvaguardia e di sospensione dell’accreditamento contenute nello schema contrattuale allegato al decreto, lamentando la violazione del diritto di agire in giudizio. Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle maggiori somme che avrebbe percepito ove il budget fosse stato correttamente determinato. Si sono costituite l’amministrazione regionale e l’azienda sanitaria provinciale, concludendo per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per acquiescenza, sollevata dalla difesa erariale, attesa la sua palese infondatezza nel merito. Nel merito, ha richiamato il proprio consolidato orientamento, ricordando le sentenze della Sezione nn. 3573/2023, 410/2024, 3248/2024 e 280/2025.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ribadito che la determinazione degli aggregati provinciali si muove entro una programmazione finanziaria fondata su risorse limitate, costituenti un limite invalicabile. Le scelte di allocazione delle risorse sanitarie sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono censurabili solo per macroscopica illogicità. Ha richiamato, sul punto, il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8161 del 2021.
Il Collegio ha poi escluso che la ricorrente possa pretendere l’adeguamento del budget in ragione dell’accordo bonario del 2006: una simile operazione comporterebbe una revisione in melius del riparto dell’aggregato regionale, in contrasto con il principio di contenimento della spesa sanitaria, con possibili ripercussioni sulle quote assegnate alle altre province. La Regione, del resto, non avrebbe potuto ritenersi vincolata da un accordo bonario stipulato in precedenza tra l’ASP e la struttura privata, né su di esso il privato avrebbe potuto fondare un ragionevole affidamento.
In base all’art. 28, comma 6, della l.r. n. 2/2002, ha osservato il Tribunale, spetta alla sola Regione determinare il budget annuale complessivo della spesa sanitaria e ripartirlo tra le strutture, mentre alle Aziende Sanitarie Provinciali compete unicamente la negoziazione del valore massimo delle prestazioni erogabili. Ne deriva che, una volta preso atto delle esigenze di contenimento e rientro della spesa sanitaria regionale, non occorre alcuna specifica motivazione analitica nell’esternazione dei calcoli posti a base della riduzione del budget, trattandosi dell’applicazione di parametri automatici di riduzione.
Quanto al secondo motivo, il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale da ultimo confermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2026, che ritiene legittime le clausole di salvaguardia poste a livello di scelta generale per arginare gli effetti del proliferare dei contenziosi e in funzione transattiva. Tali clausole, funzionali alla tutela del diritto alla salute, non comprimono indebitamente il diritto di agire in giudizio, ben potendo l’operatore privato valutare il proprio interesse a coltivare il contenzioso e, quindi, a non sottoscrivere l’accordo.
Il ricorso è stato pertanto rigettato nel merito, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, da suddividersi in parti uguali tra l’amministrazione regionale e l’azienda sanitaria provinciale.
Nota della Redazione
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