Il giudizio di congruità è insindacabile se l’offerta è globalmente affidabile (TAR Lazio n. 6722 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. La valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, non parcellizzata sulle singole voci di costo, e la stazione appaltante non è tenuta a richiedere giustificazioni su tutti gli elementi dell’offerta, potendo legittimamente limitarsi alle voci di costo più rilevanti. Nell’appalto a corpo, elemento essenziale dell’offerta è il solo importo finale, mentre i prezzi unitari hanno valore meramente indicativo. La motivazione del giudizio di non anomalia può essere effettuata anche per relationem alle risultanze procedimentali e alle giustificazioni dell’impresa.
Il Fatto
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde presso presidi ospedalieri, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. Ha dedotto l’inadeguatezza del giudizio di congruità svolto dal RUP, limitato al solo costo della manodopera e carente di motivazione in relazione agli altri elementi costitutivi dell’offerta, ivi inclusi i costi delle migliorie e l’utile d’impresa. Ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, in subordine il risarcimento per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che la verifica di anomalia non ha ad oggetto la ricerca di specifiche inesattezze, ma l’accertamento che l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione dell’appalto. Ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui la valutazione di congruità è globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo, ed è sindacabile solo per illogicità, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Nel caso di specie, l’amministrazione aveva interpellato una società di consulenza giuslavoristica, che aveva confermato la congruità del costo della manodopera, pari all’88% dell’offerta. Quanto agli altri costi — mezzi d’opera, attrezzature, costi generali di commessa, sicurezza e utili — la mancata analisi puntuale non inficia le conclusioni del RUP, non ricorrendo i presupposti del travisamento o dell’illogicità manifesta che segnano il limite del sindacato giurisdizionale.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato la natura di appalto a corpo della procedura: i prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi hanno valore meramente indicativo, essendo essenziale il solo importo finale offerto. Ha infine escluso che possa stabilirsi una soglia di utile al di sotto della quale l’offerta va considerata anomala, potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo. La motivazione del giudizio di non anomalia può essere espressa per relationem, senza necessità di una disamina specifica ed estesa di tutte le voci. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese in favore dell’amministrazione e della controinteressata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.