Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 500 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. il titolo esecutivo giudiziale fa stato quanto all’an e al quantum del credito, ma non vincola l’Amministrazione in ordine alla esatta determinazione del capitale residuo e degli interessi, da verificare secondo il titolo e la legge. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. L’attività commissariale, ove affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, rientra nei compiti istituzionali e non dà diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il titolo è passato in giudicato, come da attestazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ed è stato notificato. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore propone allora ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio precisa la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto alla funzione di consentirne il soddisfacimento. La esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ..
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione se antecedente, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per il caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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