Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta elettronica docente (TAR Lazio n. 3059 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il sindacato del giudice amministrativo ha carattere meramente esecutivo. Esso è limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo del giudicato civile, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Grava sull’Amministrazione, in virtù dei principi in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore, l’onere di fornire chiarimenti e indicazioni sulla corretta esecuzione della pronuncia. In difetto, la pretesa del ricorrente all’attuazione del giudicato deve essere accolta.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Lazio chiedendo di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione scolastica e di adottare le misure necessarie alla conformazione al giudicato. Il titolo azionato è una sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che gli aveva riconosciuto l’attribuzione della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato.

Il ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione, con statuizione costituente titolo esecutivo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza chiarimenti sull’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il Tribunale richiama quindi l’orientamento secondo cui il processo di ottemperanza relativo a pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo. Esso è circoscritto all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo della sentenza passata in giudicato, restando esclusa ogni possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione.

Su tale base, il Collegio rileva che, a fronte delle allegazioni del ricorrente sull’inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Da ciò deriva l’accoglimento della pretesa, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore.

Ne consegue la condanna dell’Amministrazione a provvedere nel termine di sessanta giorni e la nomina, fin d’ora, di un commissario ad acta con facoltà di delega e senza compenso, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine. Il Collegio esclude invece, allo stato, la sussistenza dei presupposti per le penalità di mora, cui potrà provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta di parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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