Concessioni demaniali rinnovate con procedura selettiva adeguata e non “inesistenti” (TAR Lazio n. 6715 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è consentito all’amministrazione dichiarare l’inesistenza di una concessione demaniale marittima rilasciata all’esito di una procedura selettiva svolta ai sensi degli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. esec. cod. nav., caratterizzata da forme di pubblicità rafforzata idonee a sollecitare un confronto concorrenziale. Tale titolo, essendo il frutto di un procedimento comparativo compatibile con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, non può essere equiparato agli atti di mera proroga automatica, i cui effetti sono tamquam non essent per contrasto con il diritto eurounitario. La disciplina di cui all’art. 3, comma 2, l. n. 118/2022, che garantisce la conservazione del titolo fino alla scadenza per le concessioni affidate o rinnovate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza, trova applicazione anche alle concessioni rilasciate ex novo all’esito del procedimento dell’art. 18 reg. esec. cod. nav.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Fiumicino con durata sino al 2033, impugnava la determinazione dirigenziale con cui l’amministrazione dichiarava l’inesistenza della determina che aveva approvato il modello procedurale per il rinnovo delle concessioni e, per l’effetto, il venir meno del proprio titolo. La concessione era stata rilasciata nel 2021 all’esito di una procedura evidenziale attivata dal Comune in vista della scadenza dei titoli in essere, sulla base degli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. esec. cod. nav. Il Comune, nel provvedimento gravato, aveva esteso a tale fattispecie le conclusioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, relative alle concessioni oggetto di proroga automatica, ritenendo la procedura non rispettosa dei requisiti di pubblicità e trasparenza e gli atti di rinnovo privi di effetti giuridici.

La Motivazione del TAR

Il Tribunale ha in primo luogo respinto l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Comune, rilevando che la delibera di Giunta del 2023 richiamata dall’amministrazione non aveva carattere lesivo per la ricorrente, riferendosi esclusivamente alle concessioni prorogate ope legis e non a quelle rilasciate all’esito del nuovo procedimento selettivo, dichiarate “inesistenti” solo con l’atto successivamente impugnato.

Nel merito, il Collegio ha osservato che la vicenda non riguarda il regime delle proroghe automatiche, per le quali i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021 escludono la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto. Nel caso di specie, il Comune non si era limitato a prorogare i titoli esistenti, ma aveva dato corso a una vera e propria procedura competitiva, pubblicando l’avviso e la modulistica sull’albo pretorio online e sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in coerenza con il modello dell’art. 18 reg. esec. cod. nav.

Quanto alla tesi del Comune sulla necessità di una pubblicità ulteriore per le concessioni “rilevanti”, il TAR ne ha escluso la fondatezza, giudicando inconferenti i precedenti richiamati e rilevando che la fattispecie non riguarda le infrastrutture portuali maggiori, per le quali il rafforzamento pubblicitario è richiesto con maggiore intensità. La pubblicazione effettuata è stata ritenuta idonea ad assicurare un’ampia e generalizzata conoscibilità della procedura, garantendo la possibilità per gli operatori interessati di presentare domande concorrenti nel termine previsto per le opposizioni.

Il Tribunale ha infine distinto il caso in esame dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha negato l’adeguatezza del modello dell’art. 37 cod. nav. a garantire una procedura selettiva imparziale: nel caso di specie, l’iniziativa non era scaturita dall’istanza del concessionario uscente, ma da una autonoma determinazione del Comune, che aveva predefinito i criteri e la documentazione necessaria per la partecipazione.

In accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, la determinazione impugnata è stata annullata per violazione dell’art. 3 l. n. 118/2022, avendo l’amministrazione erroneamente equiparato il titolo della ricorrente a una mera proroga, con compensazione delle spese di lite per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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